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Commercio su area pubblica - Assegnazione di posteggio temporaneamente non occupato dal titolare
Il comma 11 dell’art. 28 del d.lgs. n. 114, testualmente stabilisce che
I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi.
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