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Etichettatura - Indicazione obbligatoria dello stabilimento di produzione

Il Consiglio dei ministri del 15 settembre ha dato il via libera definitivo al decreto legislativo che reintroduce l’obbligo di indicare lo stabilimento di produzione o confezionamento degli alimenti in etichetta.

Il decreto prevede, per tutti i prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività, l’obbligo dell’indicazione sull’etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, al fine di garantire, oltre ad una corretta e completa informazione al consumatore, una migliore e immediata rintracciabilità dell’alimento da parte degli organi di controllo e, di conseguenza, una più efficace tutela della salute.

In attuazione dei principi e criteri direttivi previsti dalla legge di delegazione europea 2015, si disciplina inoltre un rafforzamento e una semplificazione del sistema sanzionatorio nazionale per le violazioni delle disposizioni stabilite dal provvedimento, individuando quale autorità amministrativa competente il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, fatte salve le competenze spettanti ai sensi della normativa vigente all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nonché quelle degli organi preposti all’accertamento delle violazioni.

Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti, nonché delle proposte di modifica della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.


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