MAGGIOLI EDITORE - Ufficio commercio
DOMANDE & RISPOSTE
L’art.18 della nostra Costituzione stabilisce che i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale e che sono proibite unicamente le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Ai cittadini quindi è riconosciuto e tutelato costituzionalmente il diritto ad associarsi liberamente senza necessità di alcuna autorizzazione.
Per circolo privato deve intendersi una libera associazione di persone che si riunisce per perseguire fini e interessi (culturali, ricreativi, sportivi ecc..) comuni e l’accesso ai locali dei medesimi è consentito esclusivamente a determinati soggetti (soci).
Per questo motivo i circoli possono gestire, senza dover richiedere alcun titolo autorizzativo, quelle attività culturali, sportive, ricreative ecc.. ( palestre, sale da ballo, campi da tennis, cinema , spettacoli, ecc..) per perseguire i fini stabiliti nello statuto del circolo.
A questa piena e completa libertà pochi limiti sono posti dalla normativa vigente e possono essere così riassunti:
Rassegna di quesiti in materia di CIRCOLI PRIVATI
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