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IL CASO - spettacolo viaggiante - circo - agibilità - procedura

Per l’installazione di un circo con capienza complessiva inferiore a 200 persone è corretto, tra l’altro, richiedere:
1) una relazione tecnica di un professionista relativa all’impianto, da presentare contestualmente all’istanza, sostitutiva del parere della commissione di vigilanza;
2) una relazione tecnica da presentare di un professionista da presentare dopo l’installazione, sostitutiva delle “verifiche e degli accertamenti” della commissione di vigilanza.

E’ corretta questa interpretazione dell’art. 141 del TULPS oppure è sufficiente una sola relazione tecnica da presentare dopo l’installazione?

 

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