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Anche la tutela di determinati interessi privati limita l’accesso generalizzato

Di là dalle eccezioni assolute, la regola della conoscibilità diffusa è temperata da eccezioni, poste a tutela di interessi privati, al ricorrere delle quali le amministrazioni possono (non devono) rifiutare l’accesso generalizzato, o differirlo, sulla base di una valutazione caso per caso. Gli interessi richiamati al comma 2 dell’art. 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, integrato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 – così come quelli pubblici, di cui al primo comma – sono esposti a evoluzioni, talora anche repentine, validate, ove non anche indotte, dalla giurisprudenza.

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