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SCIA o non SCIA nelle attività di spettacolo o trattenimento fino ad un massimo di 200 persone?

Per nulla univoca è l’interpretazione, ergo l’applicazione, della disposizione di cui all’articolo 68, comma 1, del R.D. 18/06/1931, n. 773, Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), in ordine al titolo abilitativo per eventi di pubblico spettacolo sotto le 200 persone,  come da ultimo modificato dall’art. 7, comma 8-bis, lett. a), D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112: presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o di istanza per il rilascio di un’autorizzazione?

 

 

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