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La vendita di cose antiche ed usate

Per effettuare la vendita di oggetti usati occorre, in primo luogo, un titolo abilitante alla vendita di prodotti del settore non alimentare, indipendentemente che questi siano nuovi o usati e quindi una SCIA per esercizio di vicinato, come indicato dalla voce n. 1 della Tabella A, allegata al d.lgs. n. 222/2016, ovvero una autorizzazione-silenzio assenso per media o grande struttura di vendita, come previsto dalle voci nn. 7 e 17 della Tabella A, allegata al d.lgs. n. 222/2016.

Il d.lgs. n. 222/2016, all’art. 6, ha abrogato l’art. 126 del t.u.l.p.s. che disponeva: “Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all’autorità locale di pubblica sicurezza”.

Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni degli articoli 126 e 128 del t.u.l.p.s. si applicavano al commercio di cose usate quali gli oggetti d’arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonché al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati.

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