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Motoveicoli ad uso negozio

Con il Decreto Dirigenziale 7/8/2018 n. 315, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si è occupato della classificazione ad uso negozio dei motoveicoli.

Per quanto riguarda l’uso negozio, infatti, il Codice della Strada e il relativo regolamento di esecuzione ne prevedono esplicitamente la possibilità per i soli autoveicoli e rimorchi.

Per quanto riguarda gli autoveicoli, il C.d.S. prevede la classificazione di autoveicoli ad uso speciale alla leggera g) del 1° comma dell’articolo 54, mentre la particolare classificazione di autoveicoli per uso negozio è contemplata alla lettera gg) del 2° comma dell’articolo 203 del regolamento. Si rappresenta che nel decreto dirigenziale, al terzo capoverso del preambolo, viene in proposito erroneamente richiamata la lettera h) del 2° comma dell’articolo 203, relativa invece agli autoveicoli gru.

Relativamente ai rimorchi, il C.d.S. prevede la classificazione di rimorchi ad uso speciale alla leggera d) del 2° comma dell’articolo 56, mentre la particolare classificazione di rimorchi attrezzati per uso negozio è contemplata alla lettera q) del 2° comma dell’articolo 204 del regolamento.

In merito ai motoveicoli, le lettere g) e h) del 1° comma dell’articolo 53 del C.d.S. prevedono le seguenti classificazioni:

g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature;

 quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.

L’articolo 200 del regolamento, relativo all’articolo 53 del codice, non precede esplicitamente la classificazione per uso negozio per i motoveicoli. Tuttavia, alla lettera p) vengono contemplati i motoveicoli «dotati di altre attrezzature riconosciute idonee per usi speciali dal Ministero dei trasporti-Direzione generale della M.C.T.C.».

Il decreto dirigenziale, pertanto, all’articolo 1 prevede la classificazione dei motoveicoli ad uso speciale per uso negozio richiamando le lettere g) e h) del 1° comma dell’articolo 53 del C.d.S. e definendoli «motoveicoli a tre o quattro ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi e funzionali all’attività di vendita al dettaglio».

L’articolo 2 richiama le categorie internazionali di cui alla lettera a) del 2° comma dell’articolo 47 del C.d.S., facendo riferimento non soltanto alle categorie L5e ed L7e, rispettivamente relative ai motoveicoli a tre ruote e ai motoveicoli a quattro ruote (quadricicli), ma anche alla categoria L6e, la quale è invece relativa ai quadricicli leggeri, cioè i ciclomotori a quattro ruote, i quali, in quanto appunto ciclomotori, non sono contemplati dall’articolo 53 del C.d.S., bensì dall’articolo 52.

Evidentemente, il decreto dirigenziale ha inteso ricomprendere nella definizione di quadriciclo contenuta alla lettera h) dell’articolo 53, dedicato ai motoveicoli, anche i quadricicli leggeri attualmente omologati e immatricolati come ciclomotori nel territorio nazionale, nonostante l’attuale articolo 52 del codice della strada italiano definisca i ciclomotori come veicoli a due o tre ruote.

Si rappresenta, in proposito, che sono stati pertanto esclusi dalla classificazione per uso negozio i ciclomotori a tre ruote della categoria internazionale L2e.

Infine, stante il regolamento dell’Unione europea n. 168 del 2013, in vigore per tutti gli Stati membri senza la necessità di alcun intervento legislativo di recepimento (a differenza di quanto previsto dai trattati per le direttive), il decreto dirigenziale risulta applicabile per i veicoli della sottocategoria L5e-B (triciclo commerciale), della sottocategoria L6e-BU (quadriciclo leggero per scopi commer­ciali) e della sottocategoria L7e-CU (quadriciclo pesante per scopi commer­ciali).

 


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