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Videolottery e limitazione dell’orario di apertura della sala giochi

Il Tar Lombardia, con sentenza n. 930/2018  ha accolto il ricorso di una società esercente una sala da gioco con apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro contro l’ordinanza emanata del Sindaco che ne limitava l’apertura in determinate fasce orarie.

Secondo i giudici amministrativi,  l’intervento dell’autorità  in materia di apertura delle sale giochi, deve contemplare un accurato bilanciamento tra valori ugualmente sensibili (il diritto alla salute e l’iniziativa economica privata), sulla scorta di approfondite indagini sulla realtà sociale della zona e sui quartieri limitrofi, con l’acquisizione di dati ed informazioni – il più possibile dettagliati ed aggiornati – su tendenze ed abitudini dei soggetti coinvolti.

I motivi di interesse generale che consentono le limitazioni di orario in discorso non possono consistere in un’apodittica e indimostrata enunciazione, ma debbono concretarsi in ragioni specifiche, da esplicitare e documentare in modo puntuale.

Nella fattispecie, l’ordinanza risulta essere irrazionale e illogica per non aver esteso la sospensione dell’esercizio anche alle slot machine, caratterizzate, parimenti alle VTL, dalla mancanza del rapporto con un soggetto terzo e quindi ingeneranti lo stesso meccanismo di dipendenza e incapacità di interrompere il gioco. Il provvedimento impugnato risulta, dunque, essere privo della motivazione adeguata, richiesta per legittimare un intervento fortemente incidente su di un’attività economica.


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