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Cosa si intende per “pubbliche manifestazioni”

La circolare del Capo Dipartimento VV.FF. n. 11464 del 19 giugno 2017, al punto 2, precisa che “Va preliminarmente evidenziato che gli eventi cui fa riferimento la citata direttiva del 7 giugno u.s., possono corrispondere a manifestazioni di qualunque natura o finalità, a prescindere dalla loro riconducibilità o meno a quelle che involgono l’attivazione di competenze delle Commissioni provinciali e comunali di vigilanza sui pubblici spettacoli”.

Il campo di applicazione è quindi quanto mai ampio e indefinito e interessa anche tutti gli eventi che non costituiscono pubblico spettacolo ai sensi del t.u.l.p.s. ma che possono presentare “o far prefigurare con ragionevolezza, particolari profili critici che richiedano un surplus di attenzione e cautela, indipendentemente dalla loro tipologia e, anche per quanto si dirà in seguito, dall’affollamento”.

In assenza di specifiche esclusioni diventa difficile stabilire a quali manifestazioni le disposizioni possono non essere applicate, tenuto  conto che il bene primario tutelato è l’incolumità delle persone che vi partecipano.

 

Le procedure previste

Le circolari e le linee guida hanno comportato importanti conseguenze non solo nell’organizzazione dei pubblici eventi, ma anche nelle procedure necessarie per autorizzarli.
La direttiva del Capo di Gabinetto del Ministro dell’interno n. 11001/110(10) del 28 luglio 2017 ha ricondotto la materia a due ambiti distinti:


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