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LA SENTENZA - Commercio al dettaglio - Programmazione commerciale – Potestà legislative della Regione – Limiti

La Direttiva Bolkestein, nell’enunciare principi generali in ordine all’esercizio delle attività economiche, improntati su una sostanziale liberalizzazione e sulla semplificazione delle procedure amministrative ai fini dell’esercizio medesimo, ha espressamente sancito il divieto di programmazione delle predette attività fondata su meccanismi di ordine quantitativo ovvero sulla base delle esigenze del mercato.

Il principio di libertà dell’esercizio dell’attività commerciale non è illimitato, ma deve essere posto in equilibrio con altri principi e valori di pari rango se non superiore (tutela dell’ambiente, lotta al degrado urbano, divieto di consumo di nuovo suolo, quando è possibile un’alternativa).

La Regione ha potestà legislativa residuale in materia di commercio riconosciuta dalla Costituzione per le finalità di garanzia della sostenibilità economica, sociale, territoriale ed ambientale del sistema commerciale.

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