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L'anomalia del "sequestro cautelare", previsto dall'articolo 116, comma 4, della LR Toscana 62/2018 (Codice del Commercio)
Pubblicata sul BURT n. 53, del 28 novembre 2018, la Legge regionale Toscana, 23 novembre 2018, n. 62, recante il “Codice del Commercio”, ha ormai definitivamente soppiantato – tra l’altro – la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28.
Molte e rilevati sono le novità, tuttavia, in questa sede intendo porre l’attenzione su un tema –apparentemente secondario- di interesse prevalente per gli operatori di polizia municipale della Regione Toscana e di quanti esercitino, per caduta funzionale, le prerogative di cui agli artt. 18-20 della Legge 689/1981, nei comuni della predetta Regione.
Mi riferisco alla disciplina del sequestri, con particolare riguardo alla previsione dell’articolo 116 comma 4, della menzionata L.R. 62/2018, secondo cui:
“Nei casi di cui ai commi 2 (1) e 3 (2) , lettere a), b) e d), si procede al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci. Nel caso in cui il pagamento della sanzione avvenga entro sessanta giorni, il sequestro è revocato e si procede alla restituzione delle attrezzature e delle merci”.
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