MAGGIOLI EDITORE - Ufficio commercio


COME AGIRE - fumo in luoghi vietati

IL CASO

All’interno di un locale aperto ad utenti (o al pubblico) _________________ (specificare) fumava __________ (indicare se sigaretta, sigaro, pipa) nonostante vietato

NORMA VIOLATA

art. 51, commi 1 e 5, della legge n. 3/2003, e art. 7, comma 1, della legge n. 584/75

SANZIONE PECUNIARIA: da € 27 a € 275 pagamento in misura ridotta € 55

SANZIONI ACCESSORIE: n.n.

ATTI DA REDIGERE

– verbale di accertata violazione

AUTORITA’ AMMNISTRATIVA COMPETENTE:

Prefetto – nel caso di infrazioni accertate nell’ambito di amministrazioni statali o di enti di rilevanza nazionale;
b) Ufficio di sanità marittima aerea e di frontiera e Ufficio veterinario di confine, di porto e aeroporto, quando le violazioni sono rilevate negli ambiti di rispettiva competenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571;
c) Presidente della Regione o ad altra Autorità competente individuata dalle disposizioni regionali, nei restanti casi.

DEVOLUZIONE DEI PROVENTI:

a) in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131 T, e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo) ed il codice ufficio;
b) direttamente presso la Tesoreria provinciale competente per territorio o presso gli uffici postali tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo);
c) il pagamento delle sanzioni amministrative nel caso di infrazione al divieto di fumare inflitte da organi non statali è effettuato con modalità disciplinate da normative regionali.

NOTE:

a) L’art. 51 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, al fine di tutelare la salute dei non fumatori, dispone il divieto di fumo in tutti i locali chiusi, ad eccezione di:
– quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
– quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.
b) La legge 30 dicembre 2004 n. 311 (finanziaria 2005), all’art. 1, comma 189, dispone: “Le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare, previste dall’articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono aumentate del 10 per cento”.

 

 

 


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