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La registrazione degli spettacoli viaggianti

Il decreto 18 maggio 2007 del Ministero dell’interno, come modificato dal decreto 13 dicembre 2012, ha stabilito che, a far data dall’11 dicembre 2007, ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego dell’attività medesima o è presente la sede sociale del gestore, ovvero in altro Comune oveè resa disponibile per i controlli, ed essere munita di un codice identificativo
rilasciato dal medesimo Comune.

Questo decreto era stato annunciato in relazione al d.m. 19 agosto 1996, recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”, che al punto 7.7 del Titolo VII (Circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti) dispone che “i progetti delle strutture dei tendoni dei circhi e delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, devono essere approvati, precedentemente al loro primo impiego, ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 337, e prevedere eventuali limitazioni d’impiego incluse quelle relative alle condizioni atmosferiche (neve, vento) (…)”.

Questa disposizione è rimasta, però, sospesa per oltre un decennio per l’intervento del d.m. 8 novembre 1997 che aveva così disposto: “L’attuazione delle disposizioni di cui al punto 7.7 della regola tecnica allegata al decreto 19 agosto 1996 del Ministro dell’interno, è sospesa sino all’emanazione di specifica normativa sulla sicurezza per i circhi equestri e lo spettacolo viaggiante, da predisporre sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento dello spettacolo”.

Il campo di applicazione del decreto 18 maggio 2007, dichiarato nell’art. 1, è quello delle attività dello spettacolo viaggiante, come identificate dalla legge n. 337/1968 e definite all’art. 2 del decreto quali “attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all’aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento”.

L’istanza di registrazione è presentata al Comune, corredata da idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici e dalla seguente altra:

a) copia del manuale di uso e manutenzione dell’attività, redatto dal costruttore con le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione;
b) copia del libretto dell’attività.

Il procedimento comprende l’acquisizione di un parere da parte della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

A tal fine la commissione, anche avvalendosi di esperti esterni:

a) verifica l’idoneità della documentazione allegata all’istanza di registrazione, sottoscritta da tecnico abilitato, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione;

b) identifica l’attività rispetto alla documentazione di cui alla lettera a) del presente comma, effettua un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e accerta l’esistenza di un verbale di collaudo, redatto da tecnico abilitato, o di un’apposita certificazione da parte di organismo di certificazione.

Il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, è sostituito da una asseverazione del tecnico abilitato o da certificazione dell’organismo di certificazione, dalla quale risulta la corrispondenza della documentazione allegata all’istanza di registrazione ai requisiti previsti dal decreto per le seguenti attrazioni, di cui all’elenco previsto da art. 4 della legge n. 337/1968:
• “piccole attrazioni” di cui alla Sezione I;
• “balli a palchetto (o balere)” di cui alla Sezione II;
• “teatrini di burattini (o marionette)” di cui alla Sezione III;
• “arene ginnastiche” di cui alla Sezione IV.

In questo gruppo ricadono anche i “Kiddie ride”, che sono soggetti a dondolo, a gettone o a moneta che comportano una interazione con il pubblico molto limitata e che sono sovente attrazioni non presidiate (ad es. nelle gallerie commerciali, in aree e parchi pubblici ecc.).

Ottenuto il parere della commissione di vigilanza, il Comune procede con la registrazione e assegna un codice identificativo costituito, in sequenza, da un numero progressivo identificativo dell’attività e dall’anno di rilascio: una sorta di targa dell’attrazione che consente in qualsiasi momento di identificarla e di conoscerne le origini.

Il codice deve essere collocato sull’attività tramite apposita targa metallica, predisposta e stabilmente fissata in posizione visibile a cura del gestore, con i seguenti dati:

• Comune di ………………………………..;
• Denominazione della attività ………………………………..;
• Codice ……………/……………;
• Estremi del presente decreto ……………………………….., art. 4.

Nel caso in cui l’attività appartenga ad una tipologia non ancora iscritta nell’apposito elenco ministeriale, il parere della commissione di vigilanza integra, relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, l’attività istruttoria prevista dall’art. 141 del reg. d’es. del t.u.l.p.s. al fine della iscrizione in detto elenco.

In caso di cessione, vendita o dismissione dell’attività, il gestore deve darne comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo. Nel solo caso di dismissione, il gestore dovrà consegnare anche la targa ovvero certificarne l’avvenuta distruzione.

Lo stesso obbligo di registrazione è previsto anche per le attrazioni già esistenti sul territorio nazionale che dovevano effettuare la registrazione entro il 12 dicembre 2009; con successive disposizioni normative (da ultimo il d.m. 13 dicembre 2012) sono state concesse però ulteriori proroghe;
l’art. 6 del d.m. 13 dicembre 2012 infatti:
• ha consentito ai gestori delle attività di presentare una nuova istanza di registrazione entro la data del 19 giugno 2013;
• ha prorogato al 30 giugno 2013 il termine, già fissato dal d.m. 29 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012, entro il quale le commissioni di vigilanza potevano proseguire, ove non ancora concluso, l’iter di controllo delle istanze di registrazione delle attività esistenti inoltrate prima del 12 dicembre 2009.

Si evidenzia però che il decreto 18 maggio 2007 non fornisce alcuna indicazione su come procedere in caso di una giostra non registrata, né quali sanzioni o misure cautelari possono essere adottate qualora il gestore non ottemperi alle disposizioni del decreto: ad esempio non fissi stabilmente all’attrazione la targa metallica contenente i dati di registrazione, come spesso avveniva in passato per il contrassegno metallico riportante i dati dell’autorizzazione ministeriale.


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