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Denuncia fiscale per vendita di alcolici

L’art. 13-bis del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazione con legge 28 giugno, n. 58, ha reintrodotto la denuncia fiscale (ex licenza UTIF) per la vendita di alcolici stabilendo che “al comma 2 dell’articolo 29 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini» sono soppresse“.

L’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 504/1995 era stato modificato, dall’art. 1, comma 178, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e prevedeva “a favore degli esercizi pubblici, di quelli di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini l’espressa esclusione dal prescritto obbligo di denuncia di attivazione e quindi della correlata licenza rilasciata dall’Ufficio delle dogane, così riducendone il campo di applicazione” (nota dell’Ag. delle Dogane e dei Monopoli n. 113015 del 9 ottobre 2017).

Nel dossier del Servizio del Bilancio n. 77, pubblicato sul sito del Senato in relazione al d.l. n. 34/2019, in riferimento al citato art. 13-bis si legge: “La RT, non rileva effetti diretti sul gettito dell’accisa sugli alcolici, trattandosi di adempimenti amministrativi che riguardano l’autorizzazione a vendere prodotti ai consumatori finali ad accisa assolta, né tantomeno sul gettito derivante dai diritti di licenza, in quanto tali esercizi di vendita di prodotti alcolici non sono tenuti a versare all’erario tali diritti. Rileva peraltro un incremento del gettito da imposta di bollo (sono necessarie due marche da bollo di euro 14,33 per il rilascio di ciascuna licenza), ai sensi dell’articolo 3, punto 1, dell’allegato A al d.P.R. n. 642 del 1972, dovuta in relazione ai procedimenti amministrativi avviati con richiesta di parte. Quantifica, quindi, sulla base dei dati trasmessi dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, relativi agli anni 2015 e 2016 il recupero di gettito come segue: per l’anno 2019, 1,94 mln di euro (si considera che si debba richiedere la licenza anche per le attività nate dal 29 agosto 2017 alla data di entrata in vigore della disposizione). Per l’anno 2020, 2021 e seguenti, 0,83 mln di euro. Al riguardo, si osserva che la RT prospetta la necessità, ai fini della richiesta della licenza, di due marche da bollo di euro 14,33 (ai sensi dell’articolo 3, punto 1, dell’allegato A del decreto IVA. Tale punto riporta, tuttavia, come imposta applicabile la somma di euro 16, corrispondente peraltro alla marca da bollo di valore corrente ai sensi del decreto-legge n. 43 del 2013, art. 7-bis, comma 3. Si tratta dell’imposta di bollo dovuta per “istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili”. Si rappresenta inoltre che in relazione alla legge n. 124 del 2017, articolo 1, comma 178 (legge sulla concorrenza) che aveva eliminato l’adempimento per i predetti esercizi la RT di accompagnamento non aveva stimato oneri in quanto norma “di carattere puramente ordinamentale” associati alla modifica.
In considerazione di quanto precede appare necessario un chiarimento
“.

La licenza fiscale ha validità permanente e non prevede il pagamento di un diritto annuale, ma in caso di successive variazioni, quali cessione d’azienda, variazione della sede legale, ecc., queste devono essere comunicate all’Ufficio delle Dogane.

Chiunque non risulti in possesso della licenza prescritta per la vendita di bevande alcoliche, in violazione all’art. 29 del d.lgs. 504/1995 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro da 500 euro a 3.000 euro, come stabilito dall’art. 50, commi 1 e 3, del citato decreto, modificato da ultimo dall’art. 11, comma 5, lett. a), d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla l. 26 aprile 2012, n. 44.

Le aziende che avevano effettuato la denuncia prima della soppressione dell’obbligo non devono presentare una nuova denuncia, salvo il caso in cui siano intervenute variazioni nei dati a suo tempo comunicati.

 

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