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Le attività connesse riconducibili all'ambito agricolo secondo il Consiglio di Stato

Con una interessante sentenza, precisamente la n. 6093 del 4 settembre 2019, la terza sezione del Consiglio di Stato ha chiarito i presupposti per poter ricondurre le attività connesse all’ambito agricolo. Il caso in questione riguardava una società agricola e l’attività industriale di produzione di carburanti svolta dalla medesima, attività invocata come connessa all’attività agricola.

Più precisamente, la società agricola, impresa produttrice di biodiesel, ha impugnato il decreto n. 5046 del 25 febbraio 2016, con particolare riferimento agli artt. 22, 24 e 29 e all’allegato IX, sostenendo che il Decreto nell’individuare specificatamente i materiali e le sostanze con le quali può essere alimentato il biodigestore, affinchè il digestato da esso prodotto possa essere utilizzato a fini agronomici, non ha contemplato tra di loro la glicerina grezza; inoltre il Decreto agli articoli 22 e 29 ha previsto che in caso di utilizzazione di materiali provenienti o generati da soggetti diversi dal titolare del biodigestore, il digestato deve essere qualificato come rifiuto (e non come sottoprodotto) e non può essere, quindi, utilizzato per tali fini agronomici.

Esaminata la questione, secondo i supremi giudici l’art. 2135 c.c. esclude che possano qualificarsi come connesse attività ausiliare dell’agricoltura svolte da chi già non eserciti un’attività qualificabile come essenzialmente agricola ai sensi del primo e secondo comma del citato art. 2135 c.c. Dunque le attività connesse, per essere riconducibili all’ambito agricolo, devono essere svolte dallo stesso imprenditore agricolo e devono riguardare prevalentemente prodotti propri.
La terza sezione del Consiglio ha compiuto inoltre nella sentenza n. 6093 una puntuale ricognizione normativa dalla quale è facile ricavare i presupposti della connessione delle attività ausiliarie partendo dal comma 423 della legge finanziaria 2006 che ha ampliato le categorie delle attività agricole connesse di cui al terzo comma dell’art. 2135 c.c., riconducendovi anche la produzione di energia elettrica o calorica derivante da fonti rinnovabili agroforestali (biomasse) e fotovoltaiche.
Successivamente, l’art. 1, comma 369, della legge finanziaria 2007 ha sostituito il comma n. 423 di cui sopra riformulando la disposizione e chiarendo che sebbene la connessione sia stabilita ex lege, devono essere rispettate le condizioni di prevalenza e di esercizio da parte dello stesso imprenditore agricolo.

Dal canto suo la stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 66/2015, ha sottolineato che il legislatore ha classificato la categoria delle attività connesse utilizzando il concetto della prevalenza dell’attività propriamente agricola nell’economia complessiva dell’impresa ed allo stesso modo dispone l’art. 32, d.P.R. n. 917 del 1986 ai fini dell’Irpef.

La motivazione della sentenza del Consiglio di Stato osserva che sebbene la normativa europea (direttiva 2008/98/CE) promuova il riciclaggio dei rifiuti, ed incentivi le fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica (direttiva 2001/77/CE, direttiva 2009/28/CE), sollecitando il massimo sfruttamento delle risorse, la riduzione dei rifiuti ed il loro recupero/riciclaggio, tuttavia la qualificazione come sottoprodotto di un residuo necessita particolare cautela e presuppone la verifica della sussistenza delle condizioni caso per caso e non può essere assegnata in via generale ad una determinata sostanza o oggetto.  Infatti secondo i giudici il tema dei sottoprodotti è particolarmente delicato perché incide sulla materia ambientale e sulla salute umana.

Il Decreto impugnato, applicando il principio di precauzione e prevenzione, nel disciplinare il digestato per usi agronomici, ha ritenuto di ammettere i soli materiali per i quali l’impiego doveva ritenersi sicuramente privo di rischi sotto il profilo ambientale e sanitario.

In aggiunta a quanto sopra, i giudici hanno richiamato l’art. 52, comma 2-bis del d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni in L. 134/2012, ha stabilito i presupposti in base ai quali può essere considerato un sottoprodotto e cioè: “deve essere ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall’agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra loro, e utilizzato ai fini agronomici”.

La ratio della citata norma secondo il Consiglio di Stato è quella di concentrare nello stesso imprenditore agricolo lo svolgimento dell’attività primaria diretta alla produzione agricola e quella accessoria di utilizzazione di un biodigestore, alimentato con i prodotti della propria azienda o di quella di altre aziende a lui collegate.

Per questi motivi, nel concetto di agroindustria, da intendersi come l’insieme dei processi produttivi dedicati alla raccolta, al trattamento e alla trasformazione dei prodotti agricoli, non può rientrare pertanto l’attività industriale di produzione di carburanti svolta dalla società appellata.

 

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