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IL CASO - somministrazione - sorvegliabilità - deroga

Si chiede come vada interpretato l’articolo 5 (norma transitoria) comma 2 del DM 17.12.1992 n. 564 che in tema di sorvegliabilità ammette la possibilità che le comunicazioni interne tra i locali adibiti a pubblico esercizio e i locali aventi diversa destinazione, esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento in locale già autorizzato quale esercizio pubblico di somministrazione, possano permanere purchè chiuse a chiave durante l’orario di apertura del pubblico esercizio.
Si chiede se questa deroga viene riconosciuta nei seguenti casi:
– quando non c’è continuità gestionale tramite subingressi.
Nel caso specifico è intervenuta la cessazione attività del gestore a seguito scadenza contratto di affitto d’azienda. Il proprietario comunica la cessazione definitiva dell’attività intendendo chiudere l’azienda. Il precedente affittuario (stesso soggetto) presenta Scia di nuova apertura nei medesimi locali di cui ora dispone a titolo di locazione semplice. In tutto questo c’è una continuità temporale, l’esercizio non rimane chiuso ed il gestore è il medesimo pur se in base a diverso titolo.
Più in generale, chiedo se la predetta deroga sia ammessa e possano quindi rimanere le comunicazioni interne preesistenti:
– quando i locali sono interessati da interventi di ristrutturazione
– quando l’esercizio rimane chiuso oltre un anno e quindi non vi sono gli estremi per il subingresso ma interviene una pratica di nuova apertura.

 

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