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Le responsabilità penali e non del notificatore: excursus normativo fondamentale
La responsabilità del notificatore, quale pubblico ufficiale, ex art. 357 del Codice Penale, può essere, oltre che penale:
Quanto alla responsabilità civile, si fa innanzitutto e fondamentalmente riferimento alla responsabilità del cancelliere e dell’ufficiale giudiziario, di cui all’art. 60 del Codice di Procedura Civile.
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