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Esibizione di disc-jockey ed autorizzazione art. 69 TULPS

Il TAR Campania sezione I con sentenza n. 143 del 27.1.2020 ha esaminato una vicenda legata all’esibizione di un disc–jockey in un pubblico esercizio e della conseguente necessità di acquisire eventuali autorizzazioni ai sensi degli artt. 68 o 69 del TULPS. Si tratta di una fattispecie molto diffusa per la quale si ripropone la questione se il trattenimento possa essere o meno considerato secondario rispetto all’attività di somministrazione oppure se il medesimo possa da solo rappresentare la vera finalità imprenditoriale dell’esercente .

La vicenda trae origine da un provvedimento adottato da una Amministrazione Comunale della regione Campania con il quale veniva disposta la cessazione, con effetto immediato, di ogni ulteriore attività di pubblico spettacolo in conseguenza di un accertamento condotto dalla Polizia Locale e dal quale era emerso che, presso un pubblico esercizio, era in corso uno spettacolo di intrattenimento mediante l’esibizione di un disc-jockey.

Con il ricorso presentato al TAR contro l’ordinanza del comune, la società esercente ha lamentato la violazione degli articoli 68 e 69 del testo unico di pubblica sicurezza, nonché la presenza di vari profili di eccesso di potere. In particolare l’esercente ha dedotto che l’autorizzazione prevista dall’art. 68 del testo unico è richiesta quando si tratti di attività organizzata al di fuori di ogni altra attività autorizzata , e quindi la specifica autorizzazione per lo svolgimento della attività in questione occorrerebbe per il caso in cui essa abbia il carattere della ‘imprenditorialità autonoma’ .

In modo più puntuale riassumiamo i punti sui quali l’esercente basa le proprie tesi difensive:

  1. Per il caso di svolgimento della attività di intrattenimento che si inserisce in un’altra attività autorizzata ( la somministrazione in questo caso ) l’autorizzazione prevista dall’art. 68 è richiesta quando si tratti di attività organizzata al di fuori di ogni altra ulteriore autorizzata.
  2. trattandosi di attività legittimata alla somministrazione, l’art. 13 del L. n. 5 del 2012, convertito nella L. n. 35 del 2012, ha abrogato il secondo comma dell’art. 124 del regolamento attuativo del citato art. 69 del testo unico, sicché non sarebbe più richiesta alcuna autorizzazione;
  3. la specifica autorizzazione per lo svolgimento della attività in questione occorrerebbe per il caso in cui essa la stessa abbia il carattere della ‘imprenditorialità autonoma’, e cioè quando si paghi un biglietto di ingresso o vi sia l’aumento del prezzo di cibi o bevande, quando vi siano ‘dotazioni tecnico-strutturali a supporto dell’intrattenimento’ o partecipino ‘complessi musicali di fama con ampia pubblicizzazione’;
  4. all’interno del locale in questione, si sarebbe svolto solo un ‘piccolo intrattenimento palesemente collaterale all’attività di somministrazione’, come si desumerebbe dalle dimensioni del locale, dall’allocazione di una ‘mera posizione di disc-jockey a ridosso dei tavoli, quale mero sottofondo musicale inidoneo dal punto di vista strutturale ad alimentare attività danzante rispetto al detto (contenuto) dato dimensionale’.

I giudici amministrativi di primo grado , preso atto delle doglianze dell’esercente ed esaminato la questione sotto il profilo normativo e sostanziale, hanno respinto il ricorso presentato, ed hanno formulato le seguenti considerazioni .

Il TAR ha innanzitutto rilevato, in relazione al quadro normativo di riferimento, che per giurisprudenza anche del Consiglio di Stato (in particolare C.d.S Sez. V, 7 febbraio 2018, sentenza n. 818), vanno considerati elementi sintomatici di un’attività imprenditoriale autonoma di intrattenimento musicale la presenza di strumentazione musicale professionale, del disc-jockey e la significativa presenza di persone radunatesi anche a causa dello svolgimento della relativa attività.

Nel caso in esame il Comune ha comunque accertato la sussistenza di elementi di fatto, tali da indurre ragionevolmente a concludere nel senso che nel locale in questione si svolgeva una attività professionale di intrattenimento, per la quale occorre il rilascio della specifica e relativa autorizzazione, essendo stata riscontrata, in occasione dello svolgimento, la collocazione all’esterno del locale di tavoli e poltrone per la sistemazione di circa settanta avventori, che peraltro ostruivano il passaggio verso due uscite di sicurezza del locale, con ancoraggio al muro del locale di due casse acustiche e con superamento dei livelli massimi sonori consentiti.

I giudici di primo grado in sentenza evidenziano che “…Tali circostanze inducono a ritenere che del tutto ragionevolmente l’atto impugnato ha ravvisato lo svolgimento dell’attività di trattenimento musicale, subordinata al rilascio della autorizzazione prevista dall’art. 69 del testo unico di pubblica sicurezza…”, anche in considerazione del fatto che non si trattava di attività occasionale , o svolta “una tantum” e  pertanto un’attività non  ausiliaria a quella di somministrazione di alimenti e di bevande.

I giudici del TAR Campania non hanno peraltro esaminato la differenza tra attività riconducibile all’art. 68 oppure all’art. 69 T.U.L.P.S., e neppure purtroppo hanno fornito una risposta all’eccezione presentata dalla dalla difesa in merito all’avvenuta abrogazione del secondo comma dell’art. 124 del regolamento attuativo del TULPS, che come noto consente lo svolgimento all’interno di esercizi di somministrazione di piccoli trattenimenti musicali . Di fatto cioè i giudici si sono limitati a ritenere assoggettabile al titolo di legittimazione previsto dall’art. 69 TULPS il trattenimento oggetto di accertamento , a seguito di una considerazione di ragionevolezza basata sui profili materiali accertati, ritenendo che le modalità utilizzate e l’allestimento posto in essere non concretizzassero una mera iniziativa accessoria a quella di pubblico esercizio .

In modo cautelativo è possibile pertanto ricavare dalla sentenza del TAR Campania la necessità di valutare lo svolgimento di iniziative con la presenza di disc-jockey  all’interno di pubblici esercizi caso per caso , sempre in base alle specifiche caratteristiche di svolgimento,tenendo conto delle forme di pubblicizzazione e di allestimento, e fermo restando la situazione normativa derivante dall’ abrogato articolo 124 del R.D n. 635/1940 regolamento attuativo del TULPS al fine di poter identificare esattamente quale sia il regime autorizzatorio da adottare.

 


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