MAGGIOLI EDITORE - Ufficio commercio


Il subingresso nelle normative regionali sulla somministrazione

Il subingresso come fattispecie giuridica trova la sua base di partenza nel principio civilistico del “senza soluzione di continuità”, cioè senza “interruzioni” di continuità e quindi proseguendo l’attività del cedente. Su questa base si sono orientati i vari legislatori regionali che hanno previsto il regime giuridico del subingresso nella somministrazione, tenendo conto poi della normativa intervenuta con il dlgs n. 222/2006 che invocando una presunta semplificazione ha nei fatti creato solo confusione introducendo la “comunicazione”. Tale comunicazione infatti non costituisce un’istituto giuridico previsto e disciplinato dalla legge n. 241/90, così che affermare che per il subingresso serve la comunicazione è solo fare apparenza di semplificazione in quanto ad oggi comunicare o segnalare rappresenta esattamente la medesima attività con i medesimi effetti giuridici. I contenuti di una SCIA cosi come i contenuti di una Comunicazione sono in ogni caso o dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 del DPR n. 445/2000 ) oppure dichiarazioni sostitutive di atto notorio ( art. 47 del DPR n. 445/2000 ).

 

Continua la lettura dell’APPROFONDIMENTO


https://www.ufficiocommercio.it