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Emissioni di suoni disturbanti provenienti da un pubblico esercizio: inerzia del comune e responsabilità

Ancora una volta i giudici amministrativi condannano un Comune per inerzia e mancata risposta a coloro che si lamentano per emissioni sonore disturbanti provenienti da un pubblico esercizio.

Si tratta della sentenza del TA.R. Abruzzo L’Aquila Sez. I del 31/01/2020, n. 34 con la quale un comune abruzzese è stato condannato a provvedere in conseguenza dell’illegittimità del silenzio serbato rispetto alle istanze di un condominio che, con vari esposti, aveva in sintesi diffidato l’A.C. a disporre l’immediata chiusura di una attività di ristorazione ubicata all’interno dello stesso stabile. I condomini asserivano la carenza dei requisiti di legge in ordine alle immissioni acustiche, i cui limiti differenziali sarebbero stati superati dall’esercente , il quale oltretutto non avrebbe osservato la normativa igienico – sanitaria, ma il comune silente non ha preso provvedimenti come spesse volte purtroppo accade, con atteggiamenti “dilatori”.

Nella sentenza il TAR ha inteso contestare l’operato del Comune sotto un punto di vista di “non ammissibile inerzia a provvedere” rispetto agli esposti, richiamando in vari passaggi del dispositivo i poteri/doveri in capo all’Ente circa gli aspetti connessi ed in particolare la natura primaria e incomprimibile degli interessi coinvolti (sicurezza pubblica e tutela della salute).

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