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Violazione dell’ordine di chiusura provvisoria dell’esercizio di somministrazione impartito dall’organo accertatore in relazione alla normativa covid: illecito amministrativo o illecito penale?

Da più parti (organi di polizia, associazioni degli esercenti) ci si interroga se la violazione dell’ordine di chiusura impartito dall’organo di polizia al momento della verifica che un servizio “di ristorazione” non rispetta le norme sull’emergenza sanitaria covid sia illecito amministrativo o reato.
Il caso: in zona gialla l’organo di polizia verifica che un bar, malgrado siano trascorse ampiamente le ore 18, sta ancora servendo gli avventori, in palese violazione dell’art. 4 del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, così come convertito in legge 22 maggio 2020, n. 35, in relazione all’art. 1, comma 10, lettera gg), del DPCM 14 gennaio 2021; l’organo di polizia provvede all’accertamento disponendo anche la chiusura del bar. Dopo circa un paio di ore in un successivo controllo il bar viene trovato nuovamente aperto quindi non solo in violazione delle norme anzidette, ma anche in violazione dell’ordine di chiusura precedentemente intimata dall’organo di polizia. La violazione dell’ordine di chiusura è un illecito amministrativo (nuova violazione della norma) o un illecito penale (violazione dell’art. 650 c.p.)?

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