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Controllo tardivo sulla SCIA
Cons. St., sez. VI, 8 luglio 2021, n. 5208

Cons. St., sez. VI, 8 luglio 2021, n. 5208
I poteri di controllo tardivo sulla SCIA, di cui all’art. 19, comma 4, l. n. 241 del 1990, sollecitati dal terzo, sono doverosi nell’an, ferma restando la discrezionalità nel quomodo.

E’ noto che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 45 del 2019, non ha accolto la tesi secondo cui la sollecitazione del ‘terzo’ avrebbe ad oggetto solo poteri inibitori, anche se presentata dopo la scadenza del termine perentorio (di cui ai commi 3 o 6-bis dell’art. 19, l. n. 241 del 1990), reputando invece che dopo tale termine il terzo possa sollecitare solo i poteri di autotutela. Alla luce di tale pronuncia, i poteri di controllo sulla SCIA, se attivati tempestivamente (entro i sessanta o trenta giorni dalla segnalazione), sono vincolati, con la conseguenza che l’interessato potrebbe chiedere anche l’accertamento della fondatezza nel merito della pretesa; se attivati invece dopo il decorso del termine ordinario (ed entro i successivi diciotto mesi), sono invece subordinati alla sussistenza delle ‘condizioni’ di cui all’art. 21-nonies, l. n. 241 del 1990. La Corte non ha tuttavia precisato se sussista, in capo all’Amministrazione, l’obbligo di avvio e conclusione del procedimento di controllo tardivo sollecitato dal terzo, ferma restando la piena discrezionalità nel quomodo.

Depongono nel senso della doverosità (in deroga al consolidato orientamento secondo cui l’istanza di autotutela non è coercibile), sia l’argomento letterale ‒ segnatamente, la differente formulazione dell’art. 21-nonies rispetto all’art. 19, comma 4, l. n. 241 del 1990, il quale ultimo, a differenza del primo, dispone che l’amministrazione «adotta comunque» (e non già semplicemente «può adottare») i provvedimenti repressivi e conformativi (sempre che ricorrano le ‘condizioni’ per l’autotutela) ‒, sia la lettura costituzionalmente orientata del disposto normativo;

– avendo il legislatore optato per silenzio-inadempimento quale unico mezzo di tutela (‘amministrativa’) messo a disposizione del ‘terzo’, ove non sussistesse neppure l’obbligo di iniziare e concludere il procedimento di controllo tardivo con un provvedimento espresso, si finirebbe per privare l’istante di ogni tutela effettiva davanti al giudice amministrativo, in contrasto con gli artt. 24 e 113 Cost.

E’ necessario quindi riconoscere, rispetto alla sollecitazione dei poteri di controllo tardivo, quanto meno l’obbligo dell’amministrazione di fornire una risposta.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

 

RIFERIMENTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI

 

 PER APPROFONDIRE

 

Nell’ambito della 40ª edizione del convegno Nazionale “Le Giornate di Polizia Locale e Sicurezza Urbana” che si svolgerà a Riccione dal 15 al 17 settembre 2021 venerdì 17 settembre si terrà una sessione di lavoro dedicata alla Polizia amministrativa

CS1 – Polizia amministrativa: gli esperti rispondono

 

17 settembre 2021 – 09.30 – 13.00

Sessione operativa in cui si illustreranno e analizzeranno le novità più rilevanti di normativa, prassi e giurisprudenza che hanno caratterizzato il 2021 e nella quale i partecipanti potranno confrontarsi direttamente con i nostri esperti e porre loro quesiti sugli aspetti operativi di specifico interesse.

Moderatore
LAZZARO FONTANAComandante Polizia Locale Unione Colline Matildiche

Relazioni

ANTONELLA MANZIONEConsigliere di Stato
Le modifiche al procedimento amministrativo alla luce delle ultime riforme legislative e le novità giurisprudenziali in materia di polizia

MIRANDA CORRADIResponsabile servizio attività economiche  Comune Mirandola (MO)
Le ultime novità in materia di attività economiche (commercio su aree pubbliche, Covid, ecc.)

Gli esperti rispondono

Antonella Manzione, Miranda Corradi e Lazzaro Fontana rispondono ai quesiti dei partecipanti.

 

* Gli iscritti alla sessione sono invitati ad anticipare via mail i loro quesiti entro il 10 settembre.

Ai partecipanti sarà inviato e-book “Questionario Polizia commerciale”.

 

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