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IL CASO - spettacolo viaggiante - artista di strada - esenzione

E’ pervenuta allo scrivente Comune 1 richiesta di licenza di pubblico spettacolo con capienza inf. a 200 persone (e contestuale occupazione di suolo pubblico) da parte di un cittadino tedesco in possesso di una autorizzazione (come da traduzione allegata alla pratica) di un comune tedesco all’esercizio dell’attività di giocoloeria/clowneria su tutto il territorio europeo. La pratica risulta presentata dal un professionista italiano (iscritto all’albo degli ing.) il quale ha allegato planimetria dell’area, relazione di collaudo di una tribunetta, assicurazione, relazione tecnica sostitutiva della C.C.V.L.P.S., dichiarazione impianto elettrico, squadra antincendio (formata in realtà da 1 sola persona). In sostanza la pratica è formalmente corretta e comprensiva della documentazione tecnica prevista per uno spettacolo inferiore a 200 persone. Tuttavia dal programma allegato emerge che trattasi di un gruppo di artisti di strada che effettuano spettacoli all’aperto senza chiedere un biglietto (ma offerta libera), spostandosi di paese in paese con una carrozza (i cavalli non fanno parte dello spettacolo) ed installando solamente una tribuna di modeste dimensioni per far assistere il pubblico. Poichè il richiedente non è un cittadino italiano, il codice fiscale dichiarato nella pratica non risulta negli archivi del fisco italiano e quindi non vi è attività di impresa si chiede – anche con riferimento al risposta al quesito datato 10.9.2021 “Spettacolo di strada – suolo pubblico” – : – è possibile NON far richiedere la licenza di pubblico spettacolo qualora venga dichiarato che il numero di scritturati sia inferiore a 8 e il numero delle rappresentazioni sia inferiore a 150 all’anno ? – quale è la norma di legge che esonera dalla richiesta di rilascio di licenza in presenza di scritturati inferiore a 8 e rappresentazioni all’anno inferiore a 150? (norma che nella risposta data il 10.9.2021 non viene citata?); – potremo rilasciare solo l’OSAP?

 

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