MAGGIOLI EDITORE - Ufficio commercio


COME AGIRE - occupazione abusiva del marciapiede

Dentro il centro abitato occupava il marciapiede con un’edicola (ovvero con un chiosco o con altro manufatto)
|_| per più della metà della sua larghezza
|_| non in aderenza con i fabbricati
|_| senza lasciare uno spazio di almeno 2 metri per la circolazione dei pedoni
L’occupazione si estendeva per una superficie di mt __× mt ___

NORMA VIOLATA

art. 20, commi 3, 4 e 5, del d.lgs. n. 285/92, codice della strada

SANZIONI

sanzione pecuniaria: da € 173 a € 695

pagamento in misura ridotta € 173

Sanzioni accessorie:
a) rimozione delle opere abusive a spese del trasgressore;
b) in caso di recidiva nella utilizzazione di mezzi pubblicitari e nella occupazione di suolo pubblico in violazione delle norme di legge e del regolamento comunale, l’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di vendita in sede fissa e su area pubblica, nonché per l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, dispone, previa diffida, la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a tre giorni (art. 6, legge n. 77/97)

ATTI DA REDIGERE

AUTORITA’ AMMINISTRATIVA COMPETENTE: Prefetto

DEVOLUZIONE DEI PROVENTI: Ente cui appartiene l’organo accertatore

NOTE:

a) Il divieto di occupazione della sede stradale delle strade di tipo A) (autostrade), B) (strade extraurbane principali), C) (strade extraurbane secondarie) e D) (strade urbane di scorrimento) comprende anche le fiere, i mercati con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) (strade urbane di quartiere) e F) (strade locali) l’occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico.
b) La sanzione accessoria della rimozione delle opere abusive deve essere menzionata nel verbale di contestazione: per l’applicazione di questa sanzione vedi l’art. 211 del c.d.s.
c) In caso di immediato pericolo alla circolazione e di impossibilità del trasgressore a provvedere, inviare immediatamente al Prefetto il verbale di contestazione per l’esecuzione degli interventi necessari.
d) Vedi anche d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, recante norme sulla disciplina delle tassa di occupazione suolo pubblico.
e) La legge 15 luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, all’art. 3, commi 16-18, dispone:
16. Fatti salvi i provvedimenti dell’autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall’articolo 633 del codice penale e dall’articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco, per le strade urbane, e il Prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano anche nel caso in cui l’esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l’esercizio.
18. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell’ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio, ai sensi dell’articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
f) Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l’occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.


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