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DL n. 5/2022 - Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo
Decreto Legge 4/2/2022 n. 5
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4/2/2022 è stato pubblicato il Decreto Legge 4/2/2022 n. 5 recante “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”.
Il decreto legge n. 5/2022 modifica le regole per la gestione della crisi pandemica in ambito scolastico e per i visitatori stranieri in Italia.
Di seguito gli argomenti trattati
SCUOLA
Nelle scuole per l’infanzia
Nella scuola primaria
Nella scuola secondaria di primo e secondo grado
GREEN PASS
Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.
CIRCOLAZIONE STRANIERI IN ITALIA
A coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore). Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone.
MENO LIMITAZIONI AI VACCINATI
Sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del Green Pass Rafforzato.
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