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Il regolamento comunale per l'accesso ai documenti non può prevedere costi esorbitanti

In linea di principio, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241/1990, la visione dei documenti non può che essere sostanzialmente gratuita; se così non fosse, il principio della massima trasparenza dell’azione amministrativa (da intendersi anche come ampliativo ed estensivo delle disposizioni in materia di diritto di accesso) non avrebbe una idonea attuazione (TAR Lazio, Roma, Sez. III, sent. 3 novembre 2015, n. 12383); conseguentemente, è legittimo il regolamento comunale del Comune che fa “salvo il rimborso del costo per la riproduzione su supporto materiale”: detta previsione appare perfettamente coerente con l’art. 25 citato che, per l’appunto, consente soltanto il recupero delle spese di riproduzione (in fotocopia o su supporto digitale) dei documenti.

Secondo il TAR Abruzzo, L’Aquila (Sez. I), sentenza 18 gennaio 2022, n. 25, l’Amministrazione, nella fissazione dei costi per la riproduzione, deve limitarsi a richiedere l’importo esatto dell’onere di riproduzione in concreto delle copie secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità; in ogni caso, quindi, la somma richiesta non può eccedere i costi effettivi sopportati, escluso ovviamente qualsiasi utile, non potendo l’amministrazione ricavare profitti dall’esercizio di un’attività istituzionale connessa al diritto di accesso (cfr. TAR Toscana, sez. I, sent. 9 gennaio 2017, n. 11).

Applicando tali principi, i giudici abruzzesi hanno ritenuto illegittima la pretesa del Comune di richiedere una somma di € 40 per singolo documento del quale era stato richiesto l’accesso, trattandosi di un onere “del tutto arbitrario, immotivato e spropositato”, rappresentante un ostacolo all’esercizio in concreto con l’esercizio del diritto di accesso.


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