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IL CASO - trattenimento - agibilità - licenza
Qualora l'evento preveda un numero superiore di potenziali partecipanti è sempre necessaria la convocazione della commissione pubblico spettacolo e il parere sull'agibilità dell'area ai sensi dell'art. 80 del Tulps?

» Quesito

In questo Comune si svolgono annualmente circa n.5/6 eventi per i quali il soggetto organizzatore presenta la Scia di pubblico spettacolo (fino alle ore 24:00) per eventi fino a 200 persone con allegata la documentazione prevista dalla normativa in materia di igiene e pubblica sicurezza (piano sicurezza, notifica sanitaria ecc.).

Qualora l’evento preveda un numero superiore di potenziali partecipanti è sempre necessaria la convocazione della commissione pubblico spettacolo e il parere sull’agibilità dell’area ai sensi dell’art. 80 del Tulps?

In alcuni casi, qualora l’organizzatore dichiari di non prevedere allestimenti, nè strutture di contenimento del pubblico (tipo transenne, sedie ecc.), alcuni componenti della commissione dichiarano che la stessa non va convocata visto che non c’è il transennamento o delimitazione dell’area occupata dall’evento. In realtà, l’assenza della delimitazione dell’area e di strutture, può essere considerato l’unico elemento che consente legittimamente di autorizzare un evento senza l’agibilità dell’art. 80 Tulps da parte della Commissione?

In questi casi l’agibilità viene sostituita dalla relazione del tecnico abilitato?

» Risposta

Riteniamo che il soggetto organizzatore dell’evento organizzi e svolga la manifestazione in forma professionale e non per pura filantropia, ne consegue che in tale ipotesi trova applicazione la disposizione contenuta nella sentenza della Corte Costituzionale 56/1970 la quale prevede l’obbligo di dotarsi della licenza di cui all’articolo 68 del TULPS previa verifica di agibilità, la quale è sempre e comunque necessaria anche nell’ipotesi di una capienza non superiore alle 200 persone. Se lo spettacolo non supera le 200 persone le attività della commissione di vigilanza (i pareri e le verifiche) sono sostituite da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno (art.141 reg. d’es. del TULPS). Riteniamo che il parere di agibilità non debba tener conto unicamente della presenza di delimitazioni dell’area e delle strutture installate ma dei diversi elementi che qualificano la manifestazione ( per questo tra i componenti della commissione vi sono i rappresentanti dei VVFF, ma anche della Polizia Locale per la viabilità; della Sanità per gli aspetti igienico sanitari ecc..);la valutazione della necessità o meno di detto titolo non può operarsi se non localmente, in relazione alle specifiche circostanze e condizioni dei casi concreti (criticità connesse alla tipologia dell’evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, ecc).Si rammenta che il titolo IX del DL 19/8/1996 dispone che: “Per i luoghi e spazi all’aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del presente decreto in quanto prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l’approntamento e l’idoneità dei mezzi antincendio”. Se la commissione di vigilanza, chiamata a verificare l’esistenza delle condizioni di sicurezza, ritiene di non doversi esprimere nella situazione riscontrata, potrà liberamente mettere per iscritto tale convinzione nel verbale che, quale organo collegiale perfetto, deve scrivere e sottoscrivere alla presenza di tutti i suoi membri.


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