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Violazioni al T.U.L.P.S.
Art. 80 - Agibilità di pubblico spettacolo

Articolo T.U.L.P.S.

 

Articolo 80 – Degli spettacoli e trattenimenti pubblici

TITOLO III – Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
Capo I – Degli spettacoli e trattenimenti pubblici

L’autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.
Le spese dell’ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.

 

Violazione

 

Pubblico spettacolo senza agibilità dei locali

Apriva (ovvero teneva aperto) un locale di pubblico spettacolo (ovvero trattenimento o ritrovo) senza rispettare le prescrizioni imposte dall’Autorità competente a tutela della pubblica incolumità

 

 

Sanzioni

 

  • sanzione penale: arresto fino a sei mesi e ammenda non inferiore a € 103 (non è ammessa oblazione)
  • sanzioni accessorie: chiusura immediata del locale e diffida ad ottemperare alle prescrizioni della commissione di vigilanza

 

Atti da Redigere

 

  • verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose
  • annotazione attività di indagine
  • verbale di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio per le notificazioni,
  • comunicazione di reato
  • comunicazione al Dirigente (o responsabile) dell’ufficio comunale competente
  • ordinanza di cessazione dell’attività e diffida ad ottemperare alle prescrizioni della commissione di vigilanza
  • comunicazione alla commissione di vigilanza

 

Note Operative

 

a) Il Sindaco non può concedere licenza per l’apertura di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgomberare il locale prontamente nel caso di incendio.
b) L’art. 681 del c.p. punisce colui che non ottempera alle prescrizioni date dall’Autorità competente ai fini della sicurezza pubblica. In caso di pubblico spettacolo senza licenza di agibilità, per la sussistenza del reato di cui all’art. 681 del c.p. è necessario dimostrare non la mera assenza della licenza ma che le caratteristiche del locale non rispondono a prescrizioni date dall’autorità comunale competente (o almeno in via generale alle prescrizioni date sui locali di pubblico spettacolo dal d.m. 19 agosto 1996).
c) Il Consiglio di Stato, sez. VI, con sent. n. 3118 del 21.5.2009, ha precisato che:
• il parere della commissione non è atto di natura prodromica e preparatorio, ma è un atto che conclude il sub procedimento di valutazione dell’idoneità tecnica del locale secondo quanto previsto dall’art. 80 T.U.L.P.S.;
• è un atto idoneo a spiegare immediati effetti lesivi tenuto conto del suo carattere vincolante quanto al riscontro delle condizioni di agibilità e di sicurezza dei locali per l’organo che rilascia l’autorizzazione;
• l’azione della commissione (collegio perfetto) deve svolgersi nella completezza dei suoi componenti e nella medesima composizione sia in sede di parere sia in sede di sopralluogo e in seduta valutativa;
• l’assenza di un rappresentante (anche se presente nel 1° sopralluogo in cui la Commissione ha imposto specifiche prescrizioni tecniche per il rilascio del definitivo parere) nella successiva fase procedimentale di verifica del corretto adempimento alle prescrizioni imposte determina violazione dell’art. 141/ult.c., reg. d’es. del T.U.L.P.S. (che stabilisce che il parere della commissione è dato per iscritto con l’intervento di tutti i componenti), e vizia il parere in tal modo espresso.
d) Il Ministero dell’interno, come indicato con nota del 19 gennaio 2013 della Prefettura di Vicenza, ha precisato che le Commissioni Comunali di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo non sono comprese tra gli Organismi collegiali destinatari della previsione soppressiva, di cui all’art. 12, comma 20, del d.l. n. 95/2012, convertito nella l. n. 135/2012, che invece trova applicazione nei confronti della Commissioni Provinciali di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo in quanto operanti in regime di proroga ai sensi dell’art. 68, comma 2, del d.l. n. 112/2008, convertito nella l. n. 133/2008.
e) Il Ministero dell’interno ha emanato in data 18 luglio 2018 una direttiva in materia di sicurezza delle manifestazioni pubbliche, con prot n. 11001/1/110/(10), con l’intento di una rivisitazione e di una reductio ad unum delle precedenti linee di indirizzo, emanate con le circolari 7 giugno 2017, 19 giugno 2017 e 20 luglio 2017 e con la direttiva del 28 luglio 2017. Anche la nuova direttiva prevede che l’organizzatore debba presentare il progetto ed il piano della sicurezza della manifestazione affinché il Sindaco possa valutare nella fase istruttoria se “vengano in rilievo profili di security o di safety di tale complessità e delicatezza da richiedere un’analisi coordinata e integrata e, comunque, qualora si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell’evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti” tali da doverne informare la Prefettura. Per tale motivo prudenzialmente ed in attesa di ulteriori chiarimenti da parte del Ministero dell’interno, si ritiene che la relazione tecnica ed il piano della sicurezza siano imprescindibili e, conseguentemente, resti da disapplicare la voce 77 dell’allegato “A” del d.lgs. 222/2016.

 

Autorità giudiziaria competente

 

Tribunale

 

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