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Non è sufficiente il dubbio di costituzionalità per disapplicare una norma: il caso dell’obbligo vaccinale nella recente giurisprudenza
di Domenico Trombino
La legittimità dell’obbligo vaccinale contro il virus Sars-CoV-2, segnatamente come previsto per il personale sanitario dall’art. 4, d.l. n. 44 del 2021, di là dal dibattito dottrinario e giurisprudenziale ordinario che ha provocato, ha indotto a ritornare su opzioni fondamentali, di natura costituzionale, vieppiù consolidate, segnatamente sulla non disapplicabilità di una disposizione normativa, ove sussista un dubbio circa la sua costituzionalità.
Da ultimo, è il Consiglio di giustizia amministrativa Sicilia che ci offre un interessante contributo in tal senso, con il Decreto 11/03/2022, n. 92, pronunciandosi sull’appello a un’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), con la quale era stato rigettato il ricorso proposto da un militare contro il provvedimento di sospensione dal servizio che aveva subito, per non avere adempiuto all’obbligo di sottoporsi alla vaccinazione anticovid, in ragione del dubbio di legittimità costituzionale della previsione che l’aveva introdotto nell’ordinamento giuridico.
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