MAGGIOLI EDITORE - Ufficio commercio


COME AGIRE - orari - cartello non visibile

Quale titolare di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e/o bevande ometteva di rendere noto al pubblico l’orario adottato con l’esposizione di un apposito cartello ben visibile in quanto (specificare)________________

NORMA VIOLATA

art. 8, comma 3, e art. 10, commi 2 e 3, della legge n. 287/91

SANZIONI

sanzione pecuniaria: da € 154 a € 1.032 pagamento in misura ridotta € 30

sanzioni accessorie (art. 17-quater t.u.l.p.s.): eventuale sospensione dell’attività per un periodo non superiore a tre mesi

misure interdittive (art. 17-ter t.u.l.p.s.):  eventuale sospensione dell’attività per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni e comunque per un periodo non superiore a tre mesi ordinata dal Sindaco (Dirigente) (vedi Avvertenza c) a pag. 348)

ATTI DA REDIGERE

AUTORITA’ AMMINISTRATIVA COMPETENTE

Regione (o ente delegato)

DEVOLUZIONE DEI PROVENTI:

Regione (o ente delegato)

NOTE:
a) L’art. 35, commi 6 e 7, del d.l. 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni in legge 15 luglio 2011 n. 111, ha introdotto nell’art. 3, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n. 248 (cosiddetto decreto legge Bersani), la lettera d-bis), da ultimo modificata dal comma 1 dell’art. 31, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214.
In questa lettera d-bis) il legislatore ha stabilito che non deve essere più previsto il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale degli esercizi commerciali e di somministrazione. Questa liberalizzazione è entrata in vigore dal 2 gennaio 2012 per tutti i Comuni, anche per quelli che non hanno un’economia prevalentemente turistica, del territorio nazionale; pertanto gli unici limiti al momento vigenti in tema di orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione possono essere così riassunti:
• l’esercente può liberamente determinare l’orario di apertura e di chiusura, ma ha l’obbligo di rendere noto al pubblico l’orario adottato per il proprio esercizio con l’esposizione di apposito cartello, ben visibile e di comunicare preventivamente al comune l’orario adottato;
• l’esercente può anche non aprire l’esercizio pubblico di somministrazione ma il periodo di non apertura non può essere superiore ad un anno (la sospensione dell’attività per un periodo superiore a dodici mesi comporta infatti la decadenza dell’autorizzazione e del titolo abilitativo).

 

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