MAGGIOLI EDITORE - Ufficio commercio
COME AGIRE - pubblico spettacolo in circolo privato senza autorizzazione
Dava per un elevato numero di invitati uno spettacolo (o trattenimento) in un circolo privato, a cui si accede da non soci con biglietto di invito, senza la prescritta autorizzazione/autorizzazione più comunicazione/autorizzazione più SCIA
NORMA VIOLATA
art. 68 del r.d. n. 773/31, T.U.L.P.S., in relazione all’art. 118, comma 1, del r.d. n. 635/40 reg. d’es. del T.U.L.P.S., e art. 666, commi 1, 3 e 4, del c.p.
SANZIONI
sanzione pecuniaria: da € 258 a € 1.549
pagamento in misura ridotta: non ammesso
sanzioni accessorie: cessazione dell’attività svolta in difetto di licenza. Se l’attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all’esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni
ATTI DA REDIGERE
- verbale di ispezione (art. 13 l. n. 689/81)
- verbale di accertata violazione
- comunicazione al Dirigente (o responsabile) dell’ufficio comunale competente
- ordinanza di cessazione dell’attività
AUTORITA’ AMMINISTRATIVA COMPETENTE
Sindaco
DEVOLUZIONE DEI PROVENTI
Stato tramite Concessionario del servizio riscossione dei tributi (1)
NOTE:
a) Per ritenere pubblico lo spettacolo, che si svolge all’interno di un circolo privato, e quindi assoggettabile alla disciplina dell’art. 68 del T.U.L.P.S., occorre che si verifichi almeno una delle seguenti situazioni:
– pagamento del biglietto di ingresso effettuato di volta in volta anche da non soci ovvero il rilascio, senza alcuna formalità di tessere associative, a chiunque acquisti il biglietto di ingresso;
– pubblicità degli spettacoli destinata alla generalità dei cittadini attraverso i mezzi di comunicazione (giornali, manifesti, volantini, radio locali ecc.);
– struttura del locale finalizzata ad attività imprenditoriale. (Vedi circolare Ministero dell’interno del 30.4.1996 n. 559/C.19144.12000.A (1)).
b) Se la licenza è stata negata, sospesa o revocata la sanzione è prevista dal comma 2 dell’art. 666 del c.p.
c) L’art. 666 del c.p. è stato depenalizzato dall’art. 49 del d.lgs. n. 507/99.
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