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Coadiutori e collaboratori familiari impiegati nelle attività commerciali
Approfondimento di Michele Pezzullo

IL CASO

In un pubblico esercizio ovvero in un esercizio commerciale i collaboratori familiari o coadiutori familiari possono esercitare attività di commercio o di somministrazione al banco?

Il titolare dell’impresa ha l’obbligo di iscrivere tali soggetti all’INPS e vi l’obbligo assicurativo?

Esaminiamo, di seguito, tali figure, i loro limiti e gli obblighi a carico dei titolari degli esercizi.

Premessa

Preliminarmente riteniamo necessario definire la differenza tra le due figure del coadiutore familiare e collaboratore familiare che potranno essere impiegati nelle attività di commercio e/o di somministrazione in aiuto del titolare dell’esercizio.

Rileviamo, inoltre, che non si è a conoscenza di alcuna norma che vieti la prestazione lavorativa dei coadiutori e collaboratori familiari; possiamo, quindi, sostenere che sia i collaboratori che i coadiutori possono prestare la propria opera in qualsiasi esercizio commerciale e/o pubblico esercizio e fornire il servizio agli avventori, anche se con modalità estremamente diverse, come vedremo in seguito dall’esame di entrambe le tipologie di prestazioni.

Coadiutore familiare

Il coadiutore familiare può essere definito come colui che continuamente e assiduamente presta il proprio lavoro in una azienda e talvolta fa parte di una impresa familiare; in pratica è considerato alla stregua di un dipendente dell’impresa stessa.

Di conseguenza, il coadiutore dovrà essere oggetto di ogni forma di tutela sociale e sanitaria, con la iscrizione speciale INPS di riferimento ed all’INAIL ed essere, inoltre, in possesso dei requisiti sanitari in caso di esercizio dell’attività in materia alimentare.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 27 gennaio 2021, n. 1760, ha confermato che “l’obbligo di iscrizione per il familiare coadiutore sussiste allorché la prestazione lavorativa è abituale, in quanto svolta con continuità e stabilmente e non in via straordinaria od eccezionale, nonchè prevalente, in quanto resa, sotto il profilo temporale, per un tempo maggiore rispetto ad altre occupazioni del lavoratore, restando conseguentemente esclusa ogni valutazione concernente la prevalenza del suo apporto rispetto agli altri occupati nell’azienda, siano essi lavoratori autonomi o dipendenti”.

Collaboratore familiare

Il collaboratore familiare, per contro, presta la propria opera in modo occasionale o talvolta accidentale; può affiancare il titolare dell’impresa nell’esercizio dell’attività e fornire il proprio aiuto fino a 720 ore all’anno, pari a 90 giorni, senza bisogno di iscrizione all’INPS. La legge 463/19591, all’articolo 2, ha definito collaboratore quel familiare che, entro ben fissati limiti di parentela, lavori abitualmente e prevalentemente nell’azienda; precisando, altresì, che sono considerati familiari:
1)  il coniuge,
2)  i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta;
3)  gli ascendenti;
4)  i fratelli e le sorelle.

Successivamente, la Corte Costituzionale, con la sentenza 29 dicembre 1992, n. 4852 ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, secondo comma, della legge 463/1959 nella parte in cui non considera familiari agli effetti del comma precedente i figli di fratelli o sorelle del titolare dell’impresa”. Con la stessa sentenza, in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 873, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, secondo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463, nella parte in cui non considera familiari agli effetti del comma precedente i parenti di terzo grado diversi dai figli di fratelli o sorelle del titolare dell’impresa, nonché gli affini entro il secondo grado”.

Di conseguenza, al precedente elenco bisogna aggiungere, ancora, tra i familiari del titolare dell’impresa:

5)  i figli di fratelli e sorelle;  nonché i parenti di terzo grado quali:
6)  zii paterni e materni;
7)  bisnonni e bisnipoti;   ed infine, tra gli affini di primo e secondo grado:
8)  suoceri e suocere, generi e nuore;
9)  patrigni e matrigne, figliastri;
10) cognati e cognate.

Per tutti costoro, se prestano nell’azienda la loro opera in modo abituale e prevalente, vi è l’obbligo assicurativo da parte del titolare. Più di recente, lo stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali con due Circolari, la n. 37/00147 del 10 giugno 2013 e la n. 37/0014184 del 5 agosto 2013, indirizzate alle Direzioni Regionali e Territoriali del Lavoro ed all’INPS e all’INAIL, ha fornito indicazioni agli Ispettori sulle verifiche da fare in caso di presenza di collaboratori familiari nelle attività imprenditoriali. È stato, altresì, precisato che “per attività occasionale si intende quella caratterizzata dalla non sistematicità e stabilità dei compiti espletati, non integrante comportamenti di tipo abituale e prevalente nell’ambito della gestione e del funzionamento dell’impresa”.

In sostanza, dalla lettura delle predette Circolari si desume che non sono dovuti i contributi per i collaboratori familiari, per prestazioni di natura occasionale rese dal familiare nell’ambito di realtà imprenditoriali nei settori di commercio, artigianato e agricoltura. Segnaliamo, infine, che la nota di chiarimento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 50 del 15 marzo 2018, relativa ai collaboratori familiari nelle aziende che operano nei settori dell’artigianato, del commercio e dell’agricoltura, facendo sintesi delle due predette circolari del 2013, ha precisato che abitualità e prevalenza sono gli indici fondamentali per la sussistenza dell’obbligo previdenziale per i collaboratori e coadiuvanti familiari nei settori dell’artigianato, dell’agricoltura e del commercio. La circolare ha, altresì, stabilito che il limite quantitativo di prestazioni può essere eseguito con un limite quantitativo di 90 giorni annui di lavoro, frazionabili in ore, ossia di 720 ore nell’anno solare. Nel caso di superamento dei 90 giorni il limite si considera comunque rispettato anche se l’attività resa viene svolta soltanto per qualche ora al giorno, fermo restando il tetto massimo delle 720 ore annue. Pertanto, superati tali limiti, vi è l’obbligo dei versamenti contributivi con la conseguente iscrizione all’INPS. La stessa nota ha, ancora, precisato che l’obbligo di contribuzione all’Inail e di iscrizione sarà dovuta se la prestazione viene resa più di 12 volte al mese, ovvero se la prestazione viene svolta per più di 10 giornate lavorative nell’anno solare.

Per quanto detto, l’imprenditore non è obbligato alla iscrizione dei familiari presso le Gestioni Previdenziali INPS se non svolgono attività in modo prevalente o continuativo, ma solo collaborazione meramente occasionale nella conduzione dell’azienda, per un semplice obbligo di natura “morale” per il legame affettivo del contesto familiare, quale vincolo coniugale, di parentela e affinità, nonché quelle svolte dal familiare impiegato a tempo pieno presso altro datore di lavoro.

Tuttavia, per i collaboratori familiari che effettuano le proprie prestazioni in maniera ricorrente, occorre la necessaria l’iscrizione all’INAIL, mentre, per le prestazioni “meramente accidentali” il Ministero del lavoro ha ritenuto non obbligatoria neanche l’iscrizione a quest’ultimo ente.

Conclusioni

Alla luce di quanto innanzi evidenziato, possiamo quindi confermare che i coadiutori familiari possono esercitare attività di commercio in un esercizio commerciale e/o di somministrazione di alimenti e bevande in un pubblico esercizio senza alcun limite o impedimento, mentre il titolare dell’impresa avrà l’obbligo assicurativo di iscrivere tali soggetti sia all’INAIL che all’INPS.

Invece, i collaboratori familiari possono esercitare attività di commercio e/o di somministrazione di alimenti e bevande nei limiti di ore e giornata lavorative, prima indicati; superati i quali l’imprenditore ha, comunque, l’obbligo di iscrivere tali soggetti all’INPS e all’INAIL.

Sia per i coadiutori che per i collaboratori familiari resta, comunque, obbligatorio il rispetto delle normative personali igienico sanitarie, come l’ex libretto sanitario nel caso di attività relative al settore alimentare ed alla somministrazione.

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(1)  Legge 4 luglio 1959, n. 463, recante “Estensione dell’assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari”; in G.U. n. 165 del 13 luglio 1959.

(2)  Corte Costituzionale, sentenza n. 485/1992, pubblicata in G.U. 7 gennaio 1993, n. 1.

(3)  Legge 11 marzo 1953, n. 87, recante “Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale”; in G.U. n. 62 del 14 marzo 1953.


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