MAGGIOLI EDITORE - Ufficio commercio


Differenza fra attività di commercio elettronico e di agenzia d’affari

IL CASO

È stata presentata SCIA relativa a commercio elettronico di auto usate. L’attività svolta consiste però nella ricerca sul mercato di veicoli rispondenti alle caratteristiche richieste dal cliente, all’acquisto di tale veicolo e successiva rivendita di tale veicolo al cliente che l’ha richiesta. Tale attività può essere ricompresa nel commercio elettronico, o trattasi di attività di mediazione o di altro? 

L’esercizio del commercio elettronico, in genere, non comporta l’obbligo di possedere e di disporre di un magazzino, dal momento che il venditore può approvvigionarsi dal grossista o dal produttore anche dopo aver ricevuto l’ordine on line, ed in certi casi potrà anche disporre l’invio della merce direttamente al cliente da parte del grossista o produttore, purché il pagamento avvenga nei confronti di colui che ha organizzato la vendita online, per evitare che tale attività si trasformi in una agenzia d’affari prevista dall’art. 115 del TULPS.

Per inquadrare con esattezza la tipologia di attività che viene concretamente svolta, occorre l’elemento essenziale costituito dal pagamento del prodotto: se l’acquirente che accede al sito corrisponde l’importo al titolare del sito oppure al produttore che effettua l’invio del prodotto.

Nel primo caso si tratterebbe di un soggetto che acquista in nome e per conto proprio la merce e poi la rivende all’utilizzatore finale: in tale ipotesi il produttore effettua solamente l’invio del prodotto emettendo la fattura a carico del titolare del sito.

Nell’ipotesi, invece, in cui il cliente che accede all’acquisto tramite il sito paghi il corrispettivo direttamente al produttore, l’attività svolta dal titolare del sito che ha inviato la SCIA, sarà di agenzia di affari ex art. 115 TULPS, atteso che si presume che il suo compenso avverrà a spese del produttore che gli riconoscerà una percentuale sul venduto.

Per quanto riguarda l’attività in esame, se l’interessato intende avviare il commercio, di qualsiasi tipologia di cose usate, in primis sarà necessario che tali “cose” (nel caso prospettato auto usate) devono risultare di proprietà del commerciante ovvero i certificati di proprietà intestati a lui stesso, siano depositati in un luogo con idonea destinazione d’uso dal punto di vista urbanistico (autorimessa).

Nello stesso luogo dovrà essere custodito anche il registro previsto dall’art. 128 del TULPS, previamente vidimato.

Si rammenta che ai sensi dell’art. 16 del TULPS in tale rimessa gli agenti addetti al controllo avranno libero accesso a qualsiasi ora del giorno o della notte.

Se la rimessa si trova in altro Comune, occorrerà richiedere a questo Comune di verificarne la regolarità urbanistica ed edilizia ed instaurare un rapporto di collaborazione per gli eventuali controlli; il deposito va comunicato al registro delle Imprese come unità locale.

A tal proposito giova ricordare che l’effettiva presenza di un luogo di custodia della vettura risulta essere un requisito indispensabile sulla base della Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica – Ufficio per gli affari di Polizia Amministrativa e Sociale prot. n. 557/PAS/U/011753/13600.A del 19/07/2016.


https://www.ufficiocommercio.it