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Prodotti accessori al consumo di tabacchi da fumo - Elenco soggetti obbligati/depositi e tabelle di commercializzazione
Comunicato Agenzia delle accise, dogane e monopli 1 settembre 2022

Pubblichiamo il Comunicato dell’Agenzia delle Accise, Dogane e dei Monopoli 1 settembre 2022 Prodotti accessori al consumo di tabacchi da fumo – Elenco soggetti obbligati/depositi e tabelle di commercializzazione”.

Si comunica che, in data odierna, sono state pubblicate sul sito internet dell’Agenzia all’indirizzo “Home – Monopoli – Tabacchi – Prodotti accessori ai tabacchi da fumo – Tabelle commercializzazione prodotti” le tabelle di commercializzazione dei prodotti accessori ai prodotti da fumo in base alle istanze pervenute fino al 30 agosto u.s..
Atteso l’alto numero di istanze pervenute e la difficoltà di procedere ad una univoca attribuzione di codici per singolo prodotto si evidenzia che i prodotti non già stati previsti nelle tabelle pubblicate il giorno 24 febbraio 2020 sono stati inseriti in tabelle provvisorie con l’attribuzione di ulteriori codici provvisori.
Nell’ambito dei documenti utilizzati per la vendita da parte dei soggetti obbligati e nella contabilità da implementare ai sensi della determinazione direttoriale 242266 del 31 dicembre 2019 dovranno essere utilizzati i codici dei prodotti contenuti nelle tabelle di commercializzazione ovvero, in mancanza, quelli relativi ai prodotti contenuti nelle tabelle provvisorie.
Si rammenta che, in base all’art. 62 quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, introdotto dall’art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la circolazione dei prodotti (cartine, cartine arrotolate senza tabacco, filtri, confezioni miste) è legittimata dall’inserimento degli stessi in apposita tabella di commercializzazione.
Si comunica, inoltre, che all’indirizzo “Home – Monopoli – Tabacchi – Prodotti accessori ai tabacchi da fumo – Elenco soggetti obbligati e depositi” è stato pubblicato, altresì, l’elenco dei nominativi di tutti coloro dai quali è pervenuta istanza fino al 30 agosto u.s., con l’indicazione delle sedi dei depositi di riferimento (laddove il dato sia stato fornito) e dei codici identificativi attribuiti ai soggetti obbligati e ai relativi depositi.
Per tutte le nuove istanze e/o integrazioni pervenute successivamente si procederà ad aggiornamenti periodici.


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