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Gli orari di vendita nelle fiere, sagre e feste paesane
Approfondimento di Elena Fiore e Miranda Corradi

L’art. 28, comma 12, del d.lgs. n. 114 dispone che le regioni determinano gli indirizzi in materia degli orari del commercio su aree pubbliche, ferma restando in capo al Sindaco la competenza a fissare i medesimi.

Il d.lgs. n. 114/1998 però non stabilisce né l’obbligo, per coloro che effettuano il commercio su aree pubbliche, di osservare questi orari né la sanzione amministrativa pecuniaria per coloro che non li rispettano.

L’art. 29, comma 2, del decreto, infatti, punisce solamente la violazione delle limitazioni e dei divieti stabiliti per l’esercizio del commercio su aree pubbliche dalla deliberazione del comune di cui all’art. 28, e gli orari di svolgimento dell’attività non sono oggetto della deliberazione prevista dai commi 15 e 16 del richiamato art. 28.

Il Sindaco, pertanto, nel determinare con propria ordinanza gli orari da osservare per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche in queste fiere, sagre e feste paesane, dovrà imporne l’osservanza e stabilire la sanzione da applicare in caso di inottemperanza.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con risoluzione del 24 ottobre 2012 n. 219871, avente ad oggetto “D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 – Art. 31 – Quesito in materia di orari di apertura e chiusura delle attività commerciali su area pubblica”, in merito alla liberalizzazione degli orari prevista dalla lettera d-bis) dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha precisato che “la scrivente Direzione non può che sostenere, in via generale, che l’esercizio dell’attività su aree pubbliche è strettamente correlata all’uso di un’area di proprietà pubblica e che quindi rientra nella potestà dell’ente locale stabilire limiti e modalità di utilizzo. Resta fermo, però, che ai fini dell’applicazione delle norme di liberalizzazione degli orari, eventuali limiti all’esercizio temporale possono essere posti solo in applicazione e conformemente ai principi di indirizzo espressamente richiamati al comma 13 dell’articolo 28, del decreto legislativo n. 114 del 1998, come modificato dal comma 3 dell’articolo 70 del decreto legislativo n. 59 del 2010.

Non risponderebbe, infatti, a criteri di equità porre limitazioni temporali nei casi di esercizio dell’attività sulle aree pubbliche eventualmente svolto in ambiti territoriali nei quali non possono essere addotte ragioni o esigenze di sostenibilità ambientale e sociale, di mobilità, di viabilità, di vivibilità del territorio di riferimento e, per ultimo ma non in ordine di importanza nel caso di attività di vendita al dettaglio di alimenti e bevande, di controllo del consumo degli alcolici”. Nel caso di sagre e fiere, quindi, per effetto della liberalizzazione degli orari prevista dalla lettera d-bis) dell’art. 3, comma 1, del d.l. n. 223/2006, come convertito dalla l. n.  248/2006, le ordinanze sindacali possono prevedere soltanto gli orari di accesso e di sgombero dei posteggi; eventuali limiti orari alla vendita di alcolici possono essere introdotti adducendo le motivazioni previste dall’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000 t.u.e.l..

 

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