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Regolamentazione comunale per il contrasto alla ludopatia
Nel nostro comune è stato approvato il regolamento comunale per la prevenzione e il contrasto delle patologie legate al gioco d'azzardo nel quale vengono indicate le sanzioni amministrative riferite agli orari di esercizio delle attività

IL CASO

Nel nostro comune è stato approvato il regolamento comunale per la prevenzione e il contrasto delle patologie legate al gioco d’azzardo nel quale vengono indicate le sanzioni amministrative riferite agli orari di esercizio delle attività, inoltre viene specificato che il sindaco, con propria ordinanza ai sensi dell’articolo 50, comma 7, del TUEL, potrà stabilire ulteriori limitazioni delle suddette fasce. Si chiede se durante i controlli è possibile già sanzionare chi esercita fuori dalle fasce indicate nel regolamento comunale approvato o è assolutamente necessaria l’emissione di successiva ordinanza sindacale? 

In riferimento al caso posto, il personale operante può certamente sanzionare, durante un controllo da parte degli organi di polizia, nell’immediatezza le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali o ordinanze del sindaco (art. 7/bis e art. 50, commi 7, 7/bis e 7/bis.1 del D.lgs. n. 267/2000).

Qualora non venga oblato il verbale nei modi e termini di legge, si redigerà il rapporto al sindaco (art. 17 della legge n. 689/1981) per l’emissione dell’ordinanza ingiuntiva di pagamento (art. 18 della stessa legge).

Premesso quanto sopra, l’art. 50 del TUEL autorizza il sindaco ad organizzare gli orari dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali, ma tale facoltà è limitata dalla sopravvenuta normativa di liberalizzazione a favore delle imprese.

In particolare, le limitazioni al libero esercizio delle attività produttive (e tale è una limitazione oraria tra l’altro non prevista dalla normativa vigente) possono essere emanate in relazione all’individuazione di motivi imperativi di interesse generale fra quelli indicati dall’art. 8, comma 1, lett. h) del D.lgs. n. 59/2010; se quindi il Sindaco, individuando tali ragioni che devono essere documentate e documentabili, intende limitare l’orario di esercizio dell’attività di gioco con vincita di denaro per ragioni di salute pubblica legate alla ludopatia (alcune regioni, come ad esempio la regione Lombardia con L.R. n. 8/2013, danno indicazioni ai Comuni su cosa fare per contenere questo fenomeno) potrà porre tale limite anche alle sale VLT all’interno delle quali si effettua il gioco con vincita di danaro, ovviamente sentito anche il parere della locale questura al fine di evitare conflittualità con tale autorità.

 

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