MAGGIOLI EDITORE - Ufficio commercio


IL CASO - pubblico spettacolo - agibilità - tempistica
Periodicità relativa al sopralluogo della C.C.V.L.P.S. dei locali, in ordine all' agibilità dei fabbricati, adibiti ad attività di pubblico spettacolo

» Quesito

Buongiorno, si chiede Vs. parere in ordine alla periodicità relativa al sopralluogo della C.C.V.L.P.S. dei locali, in ordine all’ agibilità dei fabbricati, adibiti ad attività di pubblico spettacolo. In particolare trattasi di edificio (palazzetto dello sport polifunzionale) di proprietà comunale per il quale è stato rilasciato parere della C.P.V.L.P.S. nell’anno 1992. Il palazzetto viene utilizzato per attività sportive ed occasionalmente per manifestazioni di pubblico spettacolo, in alcuni casi prevedendo una partecipazione > a 200 persone, in seguito alle quali è stata convocata la C.C.V.L.P.S. La domanda è: anche in assenza di manifestazioni di pubblico spettacolo è opportuno “rivedere” l’agibilità del fabbricato? Con quale cadenza? Ringrazio anticipatamente.

» Risposta

Nell’ipotesi che non si svolgano manifestazioni tali da necessitare il rilascio della licenza di trattenimento e quindi di verifica di agibilità, non è obbligatorio aggiornare le condizioni di sicurezza che portarono all’espressione del parere nell’anno 1992, anche se a nostro avviso sarebbe opportuno.  La legge non stabilisce un limite entro il quale effettuare le verifiche di mantenimento del requisito di sicurezza, anche se l’articolo 141 comma 1 lettera e) del Regolamento di applicazione del TULPS prevede, tra i compiti della commissione, quello di controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all’autorità competente gli eventuali provvedimenti. Il decorso di 30 anni non sembra collimare con le previsioni della normativa (controllare con frequenza), dovrebbe essere eventualmente il regolamento comunale o il presidente a disporre i tempi per la successiva verifica


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