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La SCIA nelle definizioni del d.P.R. 160/2010 e negli orientamenti giurisprudenziali
Approfondimento di Domenico Trombino

Alla lettera g) dell’art. 1 del d.P.R. 160/2010 è richiamata la regina fra i “titoli abilitativi”: la segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA).
g) «SCIA»: la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’articolo 49, comma 4- bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell’articolo 38, comma 3, lettere e) ed f), del decreto-legge;
Il regolamento SUAP è stato concepito sulla base della dichiarazione di inizio attività (DIA).
La novella dell’art. 19 della legge 241/1990, ad opera dell’art. 49, comma 4-bis, del d.l. 78/2010, come modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, ha sostituito la DIA con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), quando il testo normativo era ancora in itinere.
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