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COME AGIRE - fabbricazione o accensione di fuochi artificiali senza capacità tecnica
Fabbricava o accendeva fuochi artificiali senza essere in grado di dimostrare la propria capacità tecnica
Fabbricava o accendeva fuochi artificiali senza essere in grado di dimostrare la propria capacità tecnica
art. 48 e art. 17, comma 1, del r.d. n. 773/31, T.U.L.P.S.
Sanzione penale: arresto fino a tre mesi o ammenda fino ad € 206 (oblazione ammessa ai sensi dell’art. 162-bis del c.p.)
AUTORITA’ GIUDIZIARIA COMPETENTE: Tribunale
a) La capacità tecnica è dimostrata dal possesso del certificato di idoneità previsto dall’art. 101 del regolamento del T.U.L.P.S.
b) La circolare del Ministero dell’interno n. 559/c.25055 dell’11 gennaio 2001 prevede che lo sparo dei fuochi d’artificio possa essere effettuato da un pirotecnico titolare di licenza ai sensi dell’art. 47 T.U.L.P.S. o da chi sia in possesso dell’abilitazione ai sensi dell’art. 101 Reg. T.U.L.P.S.
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