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Magazzini generali
Emanata una nuova circolare del MInistero dello sviluppo economico

Con la Circolare n. 3684/C del 22 dicembre 2015, il Ministero dello Sviluppo economico ha approvato la nuova modulistica che dovrà essere utilizzata per la denuncia di inizio dell’attività, per la denuncia delle eventuali modifiche e per la denuncia di cessazione dell’attività.

La nuova modulistica riguarda, pertanto, l’intera vita della attività dei magazzini generali, sia in sede costitutiva, sia in sede modificativa sia in sede di cessazione dell’attività.
Il Ministero ricorda che la disciplina relativa ai magazzini generali è stata profondamente modificata dall’art. 18 del D.Lgs. n. 147 del 2012 (correttivo del D.Lgs. n. 59 del 2010 di recepimento della direttiva servizi), che ha dettato le nuove regole per la presentazione delle istanze per l’avvio di una nuova attività, la modifica della stessa e la cessazione, facendo ricorso all’istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’art. 19 della legge 241 del 1990, con immediato avvio dell’attività.
Il legislatore, nel rispetto della previsione di cui all’art. 25, comma 3, del citato D.Lgs. n. 59/2010, prevede che la SCIA, sia trasmessa, contestualmente alla Comunicazione Unica, all’ufficio del Registro delle imprese della Camera di Commercio competente per territorio, la quale immediatamente lo trasmette allo Sportello Unico per le Attività produttive (SUAP) e per il tramite di questo al Ministero dello Sviluppo Economico, che è chiamato alla verifica dei requisiti.
Ne consegue pertanto che ogni segnalazione relativa all’avvio, modifica o cessazione dell’attività di magazzino generale, sarà trasmessa unicamente attraverso la summenzionata procedura e il Ministero non potrà accettare SCIA ad esso immediatamente trasmesse, attivando la procedura prevista dall’art. 4, comma 2, cpv. finale, del DPR 160/2010.

Analisi del contenuto della modulistica

1) La prima parte, relativa all’anagrafica del legale rappresentante della società o del titolare dell’impresa individuale, deve essere compilata in ogni ipotesi di presentazione della SCIA.
Le dichiarazioni del legale rappresentante, sono rese a norma degli artt. 46 e 47, comma 2, per gli eventuali altri soggetti coinvolti, del D.P.R. n. 445/00, con le relative responsabilità (anche penali) dettate dall’art. 76 del medesimo decreto e dall’art. 19, comma 6, della legge 241/90, vertendosi in materia di SCIA.
Trattandosi di attività soggetta a regolamentazione, a norma degli artt. 76, 85 e 86 del codice antimafia, in sede di inizio attività, dovrà essere acclusa alla modulistica, la autocertificazione della dichiarazione dell’insussistenza delle cause ostative previste dal D.Lgs. n. 159/2011, per i soggetti e secondo le modalità ivi contemplate.

2) L’avvio dell’attività prevede l’enunciazione dei requisiti previsti esplicitamente dalla disciplina di settore.
Il Ministero a tale proposito richiama in particolare la necessità delle indicazioni relative al regolamento interno ed alle planimetrie, che dovranno essere allegate a pena di irrecivibilità in formato PDF/A o avanzato, che garantisca l’immodificabilità dei file.

3) La disciplina, pur emendata dal decreto legislativo 147 del 2012, continua a far riferimento, avuto riguardo alla consistenza immobiliare del magazzeno, alla perizia vistata dal genio civile. Come noto gli uffici del genio civile sono stati soppressi e le relative funzioni sono state attribuite alle regioni. Queste a loro volta hanno proceduto in maniera differenziata al conferimento della funzione agli enti locali minori, ovvero all’attribuzione in convenzione a professionisti, ovvero ancora all’accentramento della funzione stessa in capo all’ente regionale.
Qualunque sia la scelta operata dalla Regione è necessario che sia rispettato l’obbligo previsto dalla legge con l’apposizione del visto secondo le regole stabilite dalla regione stessa.

4) Il Ministero richiama l’obbligo del versamento della cauzione prevista dalla norma, a favore dei creditori, dei terzi e dell’erario.
Il Ministero sta predisponendo l’algoritmo per la misurazione e la definizione, in base ad indicatori oggettivamente valutabili, del quantum della cauzione.
Nelle more resta in vigore la cauzione fissata provvisoriamente (con la circolare 3679/C del 1 aprile 2015) in euro 2.5823,00, per cui sino ad emanazione delle nuove indicazioni, il relativo campo deve essere compilato con riferimento alla suddetta somma.
Nei primi mesi del 2016, con la definizione dell’algoritmo, anche i magazzini in esercizio saranno chiamati all’adeguamento della cauzione ai valori previsti dal D.P.R. 9 luglio 2010, n. 137. Gli stessi criteri verranno applicati anche ai magazzini di nuova costituzione.

5) Modifica dell’attività di magazzino generale.
Qualunque modifica è soggetta a SCIA da presentarsi secondo le regole sopra individuate.
La modulistica propone tre sostanziali tipologie di modifiche: soggettive, oggettive e minimali.
Delle prime fanno parte le modifiche dell’impresa che hanno rilevanza sull’attività, quali le operazioni straordinarie (fusione scissione e trasformazione), quelle relative alla denominazione, al capitale sociale… A seconda del tipo di modifica, la modulistica indica i relativi adempimenti connessi.
Tra le modifiche oggettive rientrano quelle relative alla consistenza immobiliare del magazzino, sia per la parte coperta che scoperta. A tali modifiche conseguono necessariamente gli adempimenti relativi alla cartografia (planimetria e visto della perizia) come espressamente richiesto dalla norma.
Riguardo alle modifiche minimali, cambio dell’indirizzo… si è in presenza di mera comunicazione, necessaria al SUAP a garantire la perfetta adesione delle risultanze documentali alla realtà, anche e soprattutto ai fini dell’implementazione del fascicolo elettronico dell’impresa.

6) Cessazione dell’attività.
La comunicazione di cessazione d’attività segue le medesime regole procedurali e da essa dipende, nel rispetto della disciplina di legge, la liberazione della cauzione.
Viene solo ricordato che la liberazione della cauzione, pronunziata dal Ministero, destinatario della cauzione, deve essere preceduta dalla pubblicazione sul sito camerale della richiesta per almeno quaranta giorni, onde consentire ai creditori il diritto d’opposizione.
Trascorsi i 40 giorni, la Camera di Commercio notizierà il Ministero della mancata opposizione e questo procederà alla liberazione.

Ad ogni segnalazione consegue la pubblicazione sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico. Del tutto sarà prodotto al SUAP competente per territorio duplicato informatico, ai fini della implementazione del fascicolo di impresa del singolo magazzino.

 

Modello – Segnalazione inizio attività 

 


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