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Contrasto al gioco d'azzardo patologico

Enti locali – sindaco – ordinanza avente ad oggetto la disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro – ex art. 50 d.lgs. 267/2000 – legittimità

TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. I – Sentenza 8 luglio 2015, n. 1568

È legittima l’ordinanza con la quale il Sindaco ha stabilito una nuova disciplina in materia di orari di esercizio delle sale giochi (ex art. 86 t.u.l.p.s.) e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, limitandone il funzionamento dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 23.00. Del resto, le norme che stabiliscono e contingentano il gioco d’azzardo sono finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio-assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, sicché non sono riferibili alla competenza legislativa statale in materia di “ordine pubblico e sicurezza”, che attiene alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell’ordine pubblico, inteso questo quale complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge la civile convivenza nella comunità nazionale. Ne deriva che la disciplina in tema di sale da gioco non è diretta a garantire l’ordine pubblico, in quanto gli apparecchi da gioco sono considerati esclusivamente nel loro aspetto negativo di strumenti di grave pericolo per la salute individuale e il benessere psichico e socio-economico della popolazione locale. Benessere psico-fisico la cui tutela è sicuramente compresa tra le attribuzioni dell’ente locale, non solo in base alla generale previsione di cui all’art. 3 del d.lgs. 267/2000, ma anche in considerazione delle norme che attribuiscono al Sindaco un potere di ordinanza a tutela della salute dei cittadini, in caso di emergenze sanitarie, ai sensi del medesimo art. 50 del t.u.e.l. (sentenza Corte costituzionale n. 300/2011). Né rileva in senso contrario la circostanza che il sindaco abbia disciplinato, oltre all’orario di apertura e di chiusura delle sale da gioco, anche gli orari di attivazione degli apparecchi da gioco collocati in altre tipologie di esercizi. Invero, una volta messa in luce la correlazione tra il potere in esame e le finalità di tutela anche della salute e del benessere dei cittadini, è del tutto ragionevole ritenere che la delimitazione degli orari possa essere effettuata in maniera selettiva, ossia in relazione al tipo di attività svolta all’interno dei pubblici esercizi, delimitando l’orario di svolgimento delle singole attività, come l’attivazione delle apparecchiature da gioco.

 

 


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