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Lotta alla ludopatia

1. Giustizia amministrativa – licenza per l’esercizio dell’attività di esercizio del gioco lecito tramite videoterminali (VLT) – provvedimento del Questore – legittimazione dell’Amministrazione comunale al ricorso – sussiste
2. Pubblica sicurezza – autorizzazione, ex art. 88 e 110, 6° comma lett. b) del T.U.L.P.S., all’esercizio dell’attività di esercizio del gioco lecito tramite videoterminali (VLT) – provvedimento del Questore – illegittimità – fattispecie

T.A.R. TOSCANA, SEZ. II – Sentenza 16 giugno 2015, n. 936

1. La legittimazione dell’Amministrazione comunale ad impugnare la licenza all’esercizio dell’attività di esercizio del gioco lecito tramite videoterminali (VLT) appare radicata sull’interesse generale “alla prevenzione della ludopatia, radicato sul diritto alla salute dei cittadini, azionato in giudizio dal Comune, in qualità di ente esponenziale della relativa collettività” (in questo senso, si veda già l’ordinanza cautelare 19 dicembre 2014 n. 770 della Sezione).

2. È illegittimo il provvedimento del Questore di autorizzazione, ex art. 88 e 110, 6° comma lett. b) del T.U.L.P.S., all’esercizio dell’attività di esercizio del gioco lecito tramite videoterminali (VLT) laddove appaia del tutto indiscutibile come la sala destinata al gioco autorizzata con gli atti impugnati si trovi a meno di 500 m. da luoghi sensibili (precisamente, a 130 m. dal “Liceo …”, secondo le misurazioni dell’Amministrazione comunale o 455 m. secondo la perizia giurata depositata dalla controinteressata) e come sia stata pertanto violata la previsione dell’art. 4, 1° comma della l. r. 18 ottobre 2013, n. 57 (“è vietata l’apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco che siano ubicati in un raggio di 500 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri di aggregazione sociale, centri giovanili o altre strutture culturali, ricreative e sportive frequentate principalmente dai giovani, o da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale”); altrettanto indubbio è come le autorizzazioni impugnate siano intervenute dopo l’entrata in vigore della legge regionale e non possano pertanto usufruire dell’eccezione riferita alle autorizzazioni precedentemente rilasciate.


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