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Lotta alla ludopatia

1. Enti locali – comune – ordinanza di rimozione degli apparecchi da gioco leciti nei pubblici esercizi – in ragione della loro prossimità a luoghi sensibili – legittimità – fattispecie

2. Provincia Autonoma di Bolzano – lotta alla ludopatia – legge provinciale sugli esercizi pubblici 14 dicembre 1988, n. 58 – art. 11, comma 1-ter, introdotto dall’art. 1, comma 1, della legge provinciale 11.10.2012, n. 17 – questione di legittimità costituzionale – manifesta infondatezza

3. Provincia Autonoma di Bolzano – lotta alla ludopatia – legge provinciale sugli esercizi pubblici 14 dicembre 1988, n. 58 – art. 11, comma 1-ter, introdotto dall’art. 1, comma 1, della legge provinciale 11.10.2012, n. 17 – contrasto con il d.l. 13.9.2012, n. 158 (c.d. “decreto Balduzzi”) – va escluso

TRGA Sez. autonoma di Bolzano – Sentenza 30 dicembre 2014, n. 305

1. È legittima l’ordinanza con la quale, in seguito all’accertamento da parte del Comune che nel raggio di 300 metri da un esercizio pubblico si trovano numerosi punti sensibili, è stata ordinata la rimozione dal predetto esercizio degli apparecchi da gioco leciti, disponendo, contestualmente, in caso di inosservanza della precitata ordinanza di rimozione, la sospensione dell’attività dell’esercizio pubblico fino all’avvenuta rimozione di detti giochi. Infatti, il legislatore provinciale, con le modifiche introdotte nel 2012 (così come con quelle introdotte nel 2010) alla legge provinciale sugli esercizi pubblici 14.12.1988, n. 58 non è intervenuto per contrastare e prevenire il gioco illegale (cioè per prevenire reati o mantenere l’ordine pubblico), né per disciplinare direttamente le modalità di installazione e di utilizzo degli apparecchi da gioco leciti di cui all’art. 110, comma 6, del t.u.l.p.s. e nemmeno per individuare i giochi leciti (materie riservate alla competenza del legislatore statale). È intervenuto per disporre la rimozione degli apparecchi da gioco in ragione della loro prossimità a determinati luoghi, che potrebbero, da un lato indurre al gioco soggetti psicologicamente più vulnerabili od immaturi (quindi maggiormente esposti all’illusione di conseguire vincite e facili guadagni) e, dall’altro lato, creare problemi di viabilità e di inquinamento acustico delle aree interessate. L’obbligo di rimuovere i suddetti apparecchi da gioco leciti derivante dalla sopra richiamata normativa provinciale colpisce, in via diretta, il titolare della licenza di pubblico esercizio, in quanto unico soggetto che ha la disponibilità esclusiva del locale. D’altra parte, l’amministrazione comunale è del tutto estranea ai rapporti che legano i titolari delle licenze di esercizi pubblici con i proprietari/noleggiatori e con i concessionari dei giochi, che restano regolati dai rispettivi contratti. La norma imperativa sopravvenuta determina la risoluzione, di diritto, dei contratti in contrasto con le disposizioni ivi previste, senza che, perciò, il titolare della licenza possa legittimamente appellarsi a quei rapporti contrattuali (e alla asserita presunta inerzia del concessionario intimato dal titolare della licenza alla rimozione) per evitare la rimozione degli apparecchi imposta dalla norma imperativa sopravvenuta. Nella recente sentenza n. 323/2013, depositata il 22 novembre 2013, questo Tribunale ha già chiarito che la norma provinciale che impone la rimozione degli apparecchi da gioco leciti non incide in alcun modo sul funzionamento della rete telematica dei giochi leciti: “Invero, con il citato criterio di localizzazione, la norma si limita a disporre la rimozione degli apparecchi che si trovino su limitate e ben determinate fasce di territorio, giudicate sensibili. Gli stessi apparecchi ben possono essere installati in esercizi ubicati al di fuori delle aree c.d. sensibili, senza alcun pregiudizio per la rete telematica”.

2. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 1-ter, della legge provinciale sugli esercizi pubblici 14 dicembre 1988, n. 58, introdotto dall’art. 1, comma 1, della legge provinciale 11.10.2012, n. 17. Giova tenere presente che la Corte costituzionale, nella sentenza 10.11.2011, n. 300, vagliando la legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 1-bis, della legge provinciale n. 58 del 1988, ha ritenuto del tutto legittima la disposizione provinciale contenente divieti di localizzazione per gli apparecchi da gioco leciti. In particolare, la Corte ha rilevato che: – le disposizioni oggetto del giudizio, le quali si inseriscono in corpi normativi volti alla regolamentazione degli spettacoli e degli esercizi commerciali, dettando precipuamente limiti alla collocazione nel territorio delle sale da gioco e di attrazione e delle apparecchiature per giochi leciti, sono dichiaratamente finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili (o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio-assistenziale), e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica; – le evidenziate finalità tutorie valgono a differenziare le disposizioni impugnate dal contesto normativo in materia di gioco, di cui si è già occupata la Corte (sentenze n. 72 del 2010 e n. 237 del 2006), rendendo la normativa provinciale in esame non riconducibile alla competenza legislativa statale in materia di “ordine pubblico e sicurezza”; quest’ultima materia, per consolidata giurisprudenza della Corte, attiene alla “prevenzione dei reati ed al mantenimento dell’ordine pubblico”, inteso questo quale “complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge la civile convivenza nella comunità nazionale”; – gli interessi pubblici primari che vengono in rilievo ai fini considerati sono unicamente gli interessi essenziali al mantenimento di una ordinata convivenza civile, poiché, diversamente opinando, si produrrebbe una smisurata dilatazione della nozione di sicurezza e ordine pubblico, tale da porre in crisi la stessa ripartizione costituzionale delle competenze legislative, con l’affermazione di una preminente competenza statale potenzialmente riferibile a ogni tipo di attività; la semplice circostanza che la disciplina normativa attenga a un bene giuridico fondamentale, quale quello della tutela dei minori, non vale, dunque, di per sé, a escludere la potestà legislativa regionale o provinciale, radicando quella statale; – le disposizioni provinciali censurate hanno riguardo a situazioni che non necessariamente implicano un concreto pericolo di commissione di fatti penalmente illeciti o di turbativa dell’ordine pubblico, inteso nei termini dianzi evidenziati; si preoccupa, piuttosto, delle conseguenze sociali dell’offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell’impatto sul territorio dell’afflusso a detti giochi degli utenti; – le disposizioni impugnate, infatti, non incidono direttamente sulla individuazione ed installazione dei giochi leciti, ma su fattori (quali la prossimità a determinati luoghi e la pubblicità) che potrebbero indurre al gioco un pubblico costituito da soggetti psicologicamente più vulnerabili od immaturi e influire sulla viabilità e sull’inquinamento acustico delle aree interessate. Ebbene, le suesposte osservazioni della Corte non possono che valere anche per la neointrodotta norma provinciale (art. 1, comma 1, della l.p. n. 17 del 2012) che ha disposto – coerentemente con il divieto di installare apparecchi da gioco lecito nel raggio di 300 metri dai c.d. luoghi sensibili, precedentemente stabilito – l’obbligo di rimuovere gli apparecchi già installati negli esercizi pubblici che si trovino nel raggio di 300 metri da detti luoghi. È chiaro, infatti, che il fine della nuova norma è il medesimo che aveva indotto, in precedenza, lo stesso legislatore a vietare la messa a disposizione degli apparecchi da gioco in determinate parti limitate del territorio. In assenza di questo ulteriore e complementare intervento, la detta tutela non potrebbe, invero, essere pienamente realizzata.

3. Non sussiste alcun contrasto della normativa provinciale sugli esercizi pubblici 14.12.1988, n. 58, e in particolare del comma 1-ter dell’art. 11 (aggiunto dall’art. 1, comma 1, della legge provinciale 11.10.2012, n. 17) con il d.l. 13.9.2012, n. 158 (c.d. “decreto Balduzzi”), convertito nella legge 8.11.2012, n. 189. Il legislatore statale ha indicato, come si evince dalla piana lettura dell’art. 7, comma 10, del “decreto Balduzzi” che la necessità di opportunamente distanziare gli esercizi dove sono installati gli apparecchi da gioco da alcuni luoghi giudicati sensibili costituisce un principio fondamentale del decreto. Quindi le norme provinciali in esame hanno seguito i principi fondamentali contenuti nel “decreto Balduzzi” e li hanno codificati ancora prima della loro introduzione nella legislazione statale. Peraltro, con riferimento specifico alla disposizione provinciale che dispone la rimozione degli apparecchi da gioco, quando si trovino nel raggio di 300 metri dai luoghi c.d. sensibili, anche il “decreto Balduzzi” contiene una disciplina di “ricollocazione” (valevole, quindi, anche per gli esercizi già esistenti) degli apparecchi da gioco rispetto a determinati luoghi c.d. sensibili. In ogni caso, va sottolineato che le disposizioni contenute nell’art. 7, comma 10, del “decreto Balduzzi”, non possono comunque essere applicate direttamente nel territorio provinciale, ostandovi l’art. 2 del d.lgs. 16.3.1992, n. 266 (norma di attuazione sui rapporti tra legislazione statale e provinciale). Appare, inoltre, del tutto giustificata, ragionevole e proporzionata una limitazione territoriale degli apparecchi da gioco, al fine di tutelare le categorie più sensibili della popolazione dal pericolo della dipendenza da gioco, senza che detta limitazione si ponga in contrasto, anche, con gli artt. 3 e 41 della Costituzione.


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