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Articoli pirotecnici

Con il DM 4/6/2014Modifica dell’art. 6, del decreto 9 agosto 2011, recante: «Modificazioni agli allegati A, B e C al regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante attuazione dell’articolo 18, secondo comma, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e classificazione d’ufficio dei manufatti gia’ riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto 4 aprile 1973” è stato modificato il comma 1 bis dell’art. 6 del DM 9/8/2011.

Di seguito la modifica

1-bis: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 18, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e fermo restando quanto previsto dal comma 7 del medesimo art. 18 per gli articoli pirotecnici ivi indicati, negli esercizi commerciali non muniti della licenza per la minuta vendita di esplosivi di cui all’art. 47 del T.U.L.P.S. e al capitolo VI dell’allegato B al regolamento T.U.L.P.S. sono consentite:
a) la detenzione e la vendita di complessivi kg. 50 netti di manufatti indicati nell’art. 98, ultimo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, qualora rientrino tra gli artifizi da divertimento, nonche’, fermo restando il predetto quantitativo massimo, la detenzione e la vendita, nelle loro confezioni minime di vendita, dei seguenti articoli pirotecnici marcati CE:
1) articoli pirotecnici della categoria Cat. 1 (F1);
2) articoli pirotecnici della categoria P1 della tipologia di prodotti da gioco;
3) articoli pirotecnici della categoria Cat. 2 (F2), ad eccezione dei prodotti di seguito elencati:
3.1) artifici ad effetto scoppio con massa attiva (NEC) superiore a mg 150: • petardi • petardi flash • doppio petardo • petardo saltellante • loro batterie e combinazioni;
3.2) artifici del tipo: • sbruffo • mini razzetto • razzo • candela romana • tubi di lancio (tubi monogetto) • loro batterie e combinazioni;
4) articoli pirotecnici appartenenti alla categoria T1, della tipologia e nei limiti di massa attiva (NEC) di seguito indicati, a condizione che gli stessi non siano dotati di un sistema di accensione elettrica:
4.1) fiamma bengala: con NEC non superiore a g 250;
4.2) bengala a torcia: con NEC non superiore a g 250;
4.3) bengala a bastoncino;
4.4) carretilla: con carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante ≤ mg 150;
4.5) combinazione: batterie o assortimenti contenenti solo fontane con NEC non superiore a g 600;
4.6) sostanza pirotecnica desensibilizzata: se presente carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante ≤ mg 150; se presente carica solo effetto visivo NEC fino a g 250; 4.7) fontane: con NEC non superiore a g 250;
4.8) dispositivi lancia coriandoli;
4.9) dispositivo fumogeno: con NEC non superiore a g 250;
b) la detenzione, in un locale dove non e’ permesso l’accesso al pubblico, fino a complessivi kg 150 netti degli articoli pirotecnici di cui alla lettera a), purche’ conservati negli imballi di trasporto approvati e posti a distanza di 2 metri da altra merce oppure ad un metro con interposizione di materiale di classe zero di reazione al fuoco, e ci sia una distribuzione pari a 3,5 Kg per m³. Per le attivita’ commerciali che non rientrano nel punto 69 dell’Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, il locale deve essere dotato di un idoneo apparecchio portatile di estinzione incendi e l’accesso al locale, che puo’ avvenire anche attraverso l’area di vendita, deve avvenire tramite porta incombustibile. Per le attivita’ commerciali che rientrano nel punto 69 dell’Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, per il locale si applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi.”.


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