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La sala da ballo nella giurisprudenza

di Livio Boiero

L’apertura di una sala da ballo

L’articolo 68 del TULPS prevede che, senza l’autorizzazione del Dirigente “non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, nè altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione”.

A questo proposito, giova ricordare che la Corte costituzionale, con sentenza 15 dicembre 1967, n. 142, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato  articolo nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico, senza licenza del Questore, in riferimento all’art. 17 della Costituzione. Con successiva sentenza 9-15 aprile 1970, n. 56, la Corte costituzionale ha invece dichiarato l’illegittimità costituzionale dello stesso  articolo nella parte in cui prescrive che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico e non indetti nell’esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del Questore.

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