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Enti locali – competenze degli organi – individuazione di nuove sedi farmaceutiche

TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. II – Sentenza 24 aprile 2013, n. 939

Nel sistema delineato dal d.lgs. 267/2000 la giunta ha competenza residuale per gli atti di amministrazione non riservati espressamente al consiglio e che non rientrino nelle attribuzioni, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, del presidente della provincia, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti. Tale competenza della giunta ha carattere generale e si estende anche alle ipotesi in cui norme anteriori prevedevano, in modo espresso, la competenza consiliare, essendo esse mera espressione dell’opposto principio, allora vigente, della generalità e residualità della competenza consiliare e della specialità e tipicità di quella giuntale. Ciò premesso, si osserva che l’art. 11 del d.l. 1/2012, convertito in legge 27/2012, ha attribuito al Comune il potere di individuare le sedi farmaceutiche da istituire, lasciando alla Regione solo la possibilità di intervenire in via sostitutiva in caso di inerzia dell’ente locale – con ciò innovando la previgente disciplina, in base alla quale la revisione della pianta organica delle farmacie spettava esclusivamente alla autorità regionale mentre l’amministrazione comunale interveniva nel procedimento fornendo un apporto meramente consultivo. Conseguentemente, nell’attuale sistema, l’atto con cui il comune approva l’istituzione di nuove sedi farmaceutiche ha riflessi sulla pianificazione e organizzazione del servizio farmaceutico nell’intero territorio comunale, con l’effetto che, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. e), del t.u.e.l., la competenza ad adottare la relativa decisione spetta al Consiglio comunale, anche perché trattasi di scelte fondamentali attinenti alla vita sociale e civile di una comunità locale (nello stesso senso, TAR Basilicata, Potenza, sez. I, 2.8.2012, n. 379).


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