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Tutela della salute pubblica dall’inquinamento acustico

1. Enti locali – sindaco – tutela della salute pubblica dall’inquinamento acustico – ordinanza contingibile e urgente – concernente cessazione utilizzo diffusori e strumenti sonori in discoteca – legittimità – fattispecie
2. Enti locali – sindaco – tutela della salute pubblica dall’inquinamento acustico – ordinanza contingibile e urgente – concernente cessazione utilizzo diffusori e strumenti sonori in discoteca – rilievi fonometrici eseguiti a finestre aperte presso un’abitazione confinante – legittimità

Consiglio di Stato, Sez. III – Sentenza 15 aprile 2013, n. 2025

1. La previsione di sanzioni amministrative e penali non esclude la possibilità del sindaco di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, privi di carattere sanzionatorio e diretti invece a far fronte ad una situazione di emergenza in materia di emissione sonore, specificamente previsti dall’art. 9 della legge n. 447 del 1995. D’altra parte, la norma, non prevedendo parametri numerici o di estensione, non richiede che il fenomeno dell’inquinamento acustico incida su una più vasta collettività al fine di definire “pubblica” la salute la cui tutela appaia improcrastinabile. Ne consegue che è legittima l’ordinanza contingibile e urgente con la quale il sindaco dispone la cessazione dell’utilizzo in una discoteca di diffusori e strumenti sonori, a seguito di rilievi fonometrici eseguiti presso un’abitazione confinante col pubblico esercizio per trattenimento danzante, i quali evidenziavano che in ore notturne erano superati i limiti di tollerabilità dei rumori provenienti dalla discoteca. Neppure può ragionevolmente sostenersi che la circostanza dell’effettuazione dei rilevamenti presso l’abitazione di una sola persona deponga per la mancata prova di pregiudizio alla generalità delle persone e dimostri, altresì, come il Sindaco abbia inteso svolgere una non consentitagli funzione risolutoria di controversia tra privati. Inoltre, una volta ritenuta legittima l’ordinanza sindacale in relazione alla ricorrenza di urgenza e necessità, va da sé che tale urgenza giustifica anche la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento.

2. È legittima l’ordinanza contingibile e urgente con la quale il sindaco dispone la cessazione dell’utilizzo in una discoteca di diffusori e strumenti sonori, a seguito di rilievi fonometrici eseguiti, a finestre aperte, presso un’abitazione confinante col pubblico esercizio per trattenimento danzante, i quali evidenziavano che in ore notturne erano superati i limiti di tollerabilità dei rumori provenienti dalla discoteca, atteso che il rilevamento a finestre aperte è coerente con la misurazione dei limiti assoluti di cui all’art. 6, comma 1, d.P.C.M. 1.3.1991 (compreso, quindi, il limite notturno residuale di 60 db, valido, giova ribadire, per “tutto il territorio nazionale”), i quali “si applicano per le sorgenti sonore fisse” ed esprimono, cioè, valori limite di emissione come definiti dall’art. 2, comma 1, lett. e), della legge n. 447 del 1995, quindi da misurarsi in prossimità della sorgente stessa, non già di immissione di cui alla successiva lettera f), da misurarsi in prossimità dei ricettori. Peraltro, quand’anche si vertesse in questa seconda ipotesi, neppure in tal caso sarebbe ravvisabile il precipuo obbligo del rilevamento a finestre chiuse, poiché la norma riferisce il valore limite all’immissione sia “nell’ambiente abitativo” che, alternativamente (“o”), “nell’ambiente esterno”.


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