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Divieto di vendita alcolici ai minori di anni 18

Sulla G.U. n. 263 del 10 novembre 2012  è stata pubblicata le legge 8 novembre 2012, n. 189 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” (decreto salute Balduzzi).

La legge di conversione inserisce nell’art.7 importanti novità per la vendita di alcolici; in particolare:

Il nuovo articolo così dispone:

” Art.14-ter. (Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori).

1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta.

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da250 a1000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da500 a2000 euro con la sospensione dell’attività per tre mesi”.

“1. L’esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità, è punito con l’arresto fino a un anno.

1-bis La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici (comma inserito da L.158/2012)

1-ter Se il fatto di cui al primo comma e’ commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell’attività per tre mesi (comma inserito da L.158/2012).

2. Se dal fatto deriva l’ubriachezza, la pena è aumentata.

3. La condanna importa la sospensione dall’esercizio.

Queste le novità. Alcune considerazioni a caldo:

  1. il pagamento il misura ridotta della prima violazione non evita l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione;
  2. la seconda violazione, appena commessa ( e non accertata con provvedimento esecutivo) comporta la sospensione dell’attività, senza tenere conto del lasso di tempo che intercorre tra la prima e la seconda ( l’art.8-bis prevede invece la reiterazione solo se la seconda violazione avviene nei cinque anni successivi)

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