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Regolamento per la somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati

 Consiglio di Stato, Sez. V – Sentenza 6 settembre 2012, n. 4725

Alla stregua dell’inequivoco tenore dall’art. 2 d.P.R. n. 235/2001 – che impone alle associazioni private esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande di presentare al comune nel cui territorio esercitano la propria attività una d.i.a. ai sensi dell’articolo 19 della l. n. 241 del 1990, nella quale devono essere dichiarati: l’ente nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce; il tipo di attività di somministrazione; l’ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione; la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 111, commi 3, 4-bis e 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi; la conformità dei locali nei quali è esercitata la somministrazione alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza vigenti) –, non può dubitarsi che del tutto legittimamente l’autorità comunale è titolata ad emanare, nell’ambito della sua sfera di autonomia organizzativa e funzionale, disposizioni regolamentari al fine di disciplinare le modalità di esercizio del potere di controllo ad essa attribuita dal citato art. 2, d.P.R. n. 235. Ne consegue che è infondata la censura di nullità del regolamento per la somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati per carenza di potere. In particolare, del tutto legittimamente il comune può pretendere l’esibizione di dati e notizie concernenti aspetti inerenti l’attività associativa, in conformità alle esigenze di assicurare il rispetto della normativa edilizia, sanitaria e tributaria applicabile in materia.


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